Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Toscana, deliberazione n. 237 – Incentivo alla progettazione per attività di manutenzione


La Regione ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere al personale regionale l’incentivo alla progettazione, in relazione ai lavori di manutenzione ordinaria inseriti nella programmazione dei lavori pubblici dell’ente, per il cui affidamento sia stata adottata una procedura ad evidenza pubblica e sia prevista un’attività di progettazione ai sensi dell’articolo 93 del codice dei contratti, ovvero dell’articolo 105, commi 1 e 2, del d.p.r. 207/2010, o infine dell’articolo 249 del medesimo d.p.r. (riguardante, quest’ultimo, i beni del patrimonio culturale).

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 237/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 dicembre, hanno ribadito che:

• la possibilità di corrispondere l’incentivo è limitata all’area degli appalti pubblici di lavori, e non si estende agli appalti di servizi manutentivi;

• in ragione della natura eccezionale della deroga, l’incentivo non può riconoscersi per qualunque intervento di manutenzione straordinaria/ordinaria, ma solo per lavori finalizzati alla realizzazione di un’opera pubblica, e sempre che alla base sussista una necessaria attività progettuale (ancorché non condizionata alla presenza di tutte e tre le fasi della progettazione: preliminare, definitiva ed esecutiva);

• si devono escludere dall’ambito di applicazione dell’incentivo tutti i lavori di manutenzione per il cui affidamento non si proceda mediante svolgimento di una gara (com’è il caso per i lavori di manutenzione eseguiti in economia).

Ne consegue che le ipotesi di riconoscibilità dell’incentivo ad attività di manutenzione ordinaria, anche laddove riconosciute astrattamente possibili, presentano in concreto margini molto limitati, spettando comunque all’ente di valutare quale sia la soglia minima di complessità tecnica e progettuale che ne giustifichi la corresponsione (in tal senso, Corte dei conti Toscana, deliberazione n. 15/2013).

Come evidenziato dai magistrati contabili, le considerazioni sopra esposte restano valide con riferimento alle attività di manutenzione compiute, ma non ancora liquidate alla data di entrata in vigore del d.l. 90/2014.

Infatti, la nuova disciplina introdotta dal d.l. 90/2014 esclude espressamente le attività manutentive dalle opere che i regolamenti degli enti possono considerare ai fini del riparto del fondo per la progettazione e l’innovazione (art. 93, comma 7-ter, d.lgs. 163/2006).

 


Richiedi informazioni