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Marche, deliberazione n. 141 – Incentivazione alla progettazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della normativa in materia di incentivazione della progettazione interna a favore del personale dipendente.

In particolare i quesiti concernono l’individuazione della platea dei soggetti beneficiari degli incentivi nonché degli interventi per i quali è possibile procedere allo stanziamento del fondo per la progettazione e l’innovazione.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 141/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 dicembre, hanno evidenziato che la disciplina degli incentivi alla progettazione per il personale tecnico interno agli enti locali è stata fortemente modificata dalla legge di conversione del d.l. 90/2014.

Dopo l’abrogazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 92 del Codice dei contratti relativi all’incentivo per la progettazione delle opere, la legge 114/2014 ha aggiunto all’articolo 93 del d.lgs. 163/2006 i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, dettando una nuova disciplina.

La ratio legis dell’intera disciplina è quella di favorire l’ottimale utilizzo delle professionalità interne ad ogni amministrazione e di assicurare un risparmio di spesa sugli oneri che l’amministrazione dovrebbe sostenere per affidare all’esterno incarichi professionali di contenuto analogo.

L’incentivo, infatti, può essere corrisposto al solo personale dell’ente che abbia preso parte a determinate attività e ciò in funzione incentivante e premiale per l’espletamento di servizi altrimenti non rientranti nei doveri propri d’ufficio.

La norma indica espressamente quali beneficiari degli incentivi – da corrispondere “previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte” – il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione delle varie fasi progettuali, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo.

Alle figure professionali elencate si aggiungono “i loro collaboratori”.

Tenuto conto che la ratio della normativa mira alla valorizzazione delle professionalità interne ed a limitare il conferimento di incarichi professionali, “i collaboratori” a cui fa riferimento l’articolo 92 sono da individuare – di norma – tra il personale del ruolo tecnico che di volta in volta partecipa alla redazione dei vari elaborati (a titolo esemplificativo: progetti e relative varianti, piano di sicurezza, certificato di collaudo o di regolare esecuzione) o al compimento di specifiche attività (direzione lavori e relativa contabilità).

Come evidenziato dai magistrati contabili, tra i “collaboratori” a cui fa riferimento la norma, rientra anche il personale amministrativo impegnato nelle attività di supporto al RUP.

Tuttavia, non rientrano nel novero dei soggetti beneficiari:

• l’addetto ai procedimenti di esproprio delle aree sulle quali verranno realizzate le opere/i lavori;

• l’addetto alle attività relative agli accatastamenti e ai frazionamenti delle aree sulle quali verranno realizzate le opere/i lavori;

• il responsabile o addetto allo svolgimento della procedura di gara.

Infine, l’assegnazione dell’incentivo alla progettazione presuppone la realizzazione di opere pubbliche, tra le quali possono essere ricomprese, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, le manutenzioni straordinarie.

 


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