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Lombardia, deliberazione n. 274 – Oneri contributivi amministratore-lavoratore autonomo


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 86, comma 2, del Tuel, in particolare sulla possibilità di effettuare il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi degli amministratori, lavoratori autonomi o liberi professionisti, che non abbiano effettuato esplicita e totale rinuncia alla loro attività lavorativa in costanza del mandato istituzionale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 274/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 novembre, hanno ribadito il consolidato orientamento magistrale secondo cui l’amministrazione locale può farsi carico del versamento degli oneri previdenziali a favore dei propri amministratori esclusivamente al fine di consentire agli stessi di dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento del mandato istituzionale.

Pertanto l’ente locale può corrispondere gli oneri contributivi dell’amministratore-lavoratore autonomo solo nel caso in cui lo stesso si astenga del tutto dall’attività lavorativa.

Circostanza questa che il lavoratore autonomo ha l’onere di comprovare rilasciando all’ente locale un’attestazione in cui dichiara la sospensione dell’attività in costanza di espletamento del mandato amministrativo, nonché notificando la medesima dichiarazione all’ente previdenziale (in tal senso, Corte dei conti, sez. contr. Basilicata n. 3/2014; sez. contr. Puglia, n. 57/2013; sez. contr. Piemonte, del. n. 43/2014; sez. contr. Liguria, del. n. 16/2014; sez. contr. Veneto, del. n. 348/2014.

Tali argomentazioni sull’interpretazione dell’articolo 86 del Tuel sono state da ultimo ritenute condivisibili “tenuto anche conto dei generali principi di buon andamento e di contenimento della spesa” anche nei pareri recentemente resi in materia dal Ministero dell’Interno (pareri n.15900/TU/086 del 9 aprile 2014 e n. 15900/TU/00/86 del 4 agosto 2014).

 


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