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Basilicata, deliberazione n. 3 – Contribuzione previdenziale amministratore


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 86, comma 2, del Tuel, in particolare sulle condizioni in presenza delle quali è possibile effettuare, a favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti, il pagamento di una somma forfettaria annuale a titolo di contribuzione per oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi.

Nello specifico è stato chiesto se occorra che si verifichi un presupposto equivalente all’aspettativa non retribuita prevista per i lavoratori dipendenti (comma 1), ossia la rinunzia a svolgere l’attività lavorativa.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 3/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 gennaio, hanno ricordato che la disposizione (comma 2) segue quella contenuta nel comma che la precede (comma 1), ove è stabilito che l’Ente si fa carico di versare gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, per quelle (specificamente indicate) figure di amministratori, lavoratori dipendenti pubblici o privati, che chiedono di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato effettivamente espletato. Il comma 2 estende tale beneficio anche ai lavoratori non dipendenti prevedendo che il pagamento (di una cifra forfettaria) sia effettuato “allo stesso titolo previsto dal comma 1”. Tale ultimo inciso, secondo i magistrati contabili, deve intendersi come riferito non già solo all’oggetto del pagamento (gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi), ma anche alla ragione che causalmente lo giustifica.

Pertanto, l’ente potrà concedere il beneficio solo a seguito della espressa e concreta rinuncia dell’amministratore all’espletamento dell’attività lavorativa svolta (professionale, artigianale, commerciale, agricola, di collaborazione), così da garantire che l’incarico sia svolto nelle medesime condizioni di esclusività previste per i lavoratori dipendenti.

 


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