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Puglia, deliberazione n. 57 – Oneri previdenziali amministratori enti locali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della normativa in materia di versamento degli oneri previdenziali in favore degli amministratori che svolgono attività di lavoro autonomo.

In particolare, l’ente ha chiesto se il versamento dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 86, comma 2 del Tuel sia dovuto soltanto per gli amministratori già iscritti ad una cassa di previdenza prima dell’inizio del mandato elettorale ovvero anche per gli amministratori non iscritti ad alcuna cassa previdenziale all’inizio del mandato e che durante lo svolgimento dello stesso si siano dedicati a tempo pieno alle funzioni di sindaco o di assessore.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 57/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 aprile, hanno chiarito che “la ratio della norma è quella di garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale di chi è chiamato a rivestire la carica di amministratore analogamente a quanto previsto dal comma 1 per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato collocati in aspettativa senza assegni”.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, se all’inizio del mandato l’amministratore non era iscritto ad alcuna cassa previdenziale, l’obbligo per il comune di procedere ai versamenti forfetari in misura minima non trova applicazione.

In tale ipotesi, infatti, non si pone alcun problema di tutela della posizione contributiva dell’amministratore.

 

 


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