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Veneto, deliberazione n. 348 – Amministratori lavoratori autonomi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 86, comma 2, del Tuel, in particolare sulla possibilità da parte dell’ente di appartenenza di versare i contributi previdenziali per gli amministratori lavoratori autonomi che omettano di dichiarare la sospensione dell’attività e di notificare la medesima dichiarazione all’ente previdenziale.

I magistrati contabili del Veneto con la deliberazione 348/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 maggio, hanno confermato il consolidato orientamento secondo il quale l’articolo 86, secondo comma, del Tuel può trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo che ricopre una delle cariche previste dal primo comma si astenga del tutto dall’attività lavorativa (Corte dei conti, sez. contr. Basilicata, del. n. 3/2014; Liguria, del. n. 16/2014; Lombardia del. n. 95/2014).

Tale posizione interpretativa è stata di recente confermata dal Dipartimento degli affari interni e territoriali con il parere n. 15900 del 9 aprile 2014.

 


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