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Contratti misti: l’incentivo alla progettazione non è conteggiato sul prezzo a base d’asta


Nei contratti misti di lavori e forniture l’incentivo di progettazione non può essere conteggiato sul prezzo a base d’asta rappresentante il valore del contratto interamente considerato, bensì sul valore della sola parte lavori nel suo importo posto a base d’asta.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sezione controllo del Lazio, con la deliberazione n. 174 depositata il 20 ottobre 2014, chiamata ad esprimersi sulla regolarità amministrativo-contabile di una procedura di gara.

Nel caso di specie, l’amministrazione aveva avviato una procedura per la fornitura e posa in opera di alcuni gruppi frigo.

L’ente aveva inquadrato l’operazione nell’ambito dei contratti di lavori pubblici di lavori, nonostante la fornitura dei beni fosse economicamente preponderante rispetto al lavoro di posa in opera.

La disciplina pubblicistica applicabile ai contratti eterogenei (cd. contratti “misti”) è dettata dall’articolo 14, commi 2 e 3, del d.lgs. 163/2006, secondo cui “I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono: a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione, è considerato un «appalto pubblico di forniture»; (…). 3. Ai fini dell’applicazione del comma 2, l’oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l’importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell’appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l’oggetto principale del contratto”.

Da tale norma si evince, come chiarito anche nella determinazione dell’Avcp 22/2003, che il criterio dell’accessorietà è integrato con il criterio della prevalenza economica, per cui la normativa in tema di lavori pubblici va applicata:

1. quando l’oggetto del contratto sia sostanzialmente un lavoro pubblico, cioè quando la sua funzione, ossia il risultato utile che dallo stesso l’amministrazione pubblica intende conseguire, è quello della realizzazione dell’opera pubblica o di pubblica utilità; in tal caso, pur se sono previsti servizi o forniture, anche di valore economico prevalente, essi conservano una funzione meramente strumentale (c.d. criterio funzionale);

2. nei contratti misti veri e propri (cioè aventi ad oggetto lavori e servizi o lavori e forniture), laddove la prestazione di lavori assuma rilievo economico superiore al 50% del complessivo contratto (ancorchè la prestazione relativa ai lavori sia ritenuta funzionalmente subvalente).

In particolare, l’Avcp, nella deliberazione 81/2011, aveva ribadito la preferenza del criterio funzionale rispetto a quello economico ai fini della valutazione di prevalenza tra lavori e forniture nei contratti misti.

La Corte ha rilevato che nel caso di specie non si trattava semplicemente di fornire condizionatori caldo/freddo, ma di realizzare il nuovo impianto di condizionamento/raffreddamento (e dunque sussisteva una preponderanza solo economica del materiale fornito rispetto ai costi dei lavori di costruzione del sistema di condizionamento che risultavano, invece, prevalenti dal punto di vista funzionale), e ha ritenuto legittima la procedura adottata dall’amministrazione.

Tuttavia, i magistrati contabili hanno ritenuto illegittima la quantificazione svolta dall’ente del conteggio degli incentivi alla progettazione.

Nel caso di appalti misti, infatti, l’incentivo deve essere quantificato sulla base del valore dei lavori.

La disciplina degli incentivi alla progettazione per il personale tecnico interno agli enti locali è stata fortemente modificata dalla legge di conversione del d.l. 90/2014.

A decorrere dal 19 agosto 2014, (entrata in vigore della legge 114/2014) i comuni, come tutte le altre p.a., devono fare riferimento, per la disciplina degli incentivi al personale interno incaricato di attività tecniche nell’ambito del procedimento di aggiudicazione ed esecuzione di un’opera pubblica, alla nuova disciplina legislativa introdotta dal d.l. 90/2014.

In forza della rilevante novella introdotta, pertanto, gli enti locali sono tenuti a definire mediante la propria attività regolamentare la disciplina attuativa e di dettaglio del nuovo “fondo” per la progettazione e l’innovazione (corte dei conti, sez. contr. Lombardia, del. 246/2014 e 247/2014; sez. contr. Emilia-Romagna, del. 183/2014).

Risulta, dunque, necessario provvedere all’approvazione di un nuovo regolamento attuativo della nuova disciplina, in quanto nelle more di tale adozione dal 25 giugno 2014 non potranno essere erogati gli incentivi.

Si ricorda che SELF, specializzata in servizi di consulenza ed assistenza giuridica, è in grado di fornire attività formativa nella forma dell’accompagnamento continuativo in materia di incentivi alla progettazione e in merito sugli aspetti organizzativi e regolamentari connessi a tale fattispecie. Contattaci per maggiori informazioni

 


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