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Gare: legittimo il contratto di avvalimento dell’attestazione SOA generico


Il contratto di avvalimento dell’attestazione SOA non necessita della messa a disposizione di elementi “materiali” a supporto, quali mezzi, strumenti e risorse umane.

Questo il principio espresso dal Tar Sicilia, Catania, sez. IV, con la sentenza n. 2521 del 25 settembre 2014, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una ditta che aveva contestato la mancata esclusione dell’aggiudicataria che aveva prodotto un contratto di avvalimento assolutamente generico, e dunque contrastante con le prescrizioni degli articoli 49 del Codice dei contratti pubblici ed 88 del Regolamento attuativo.

Nel caso di specie, il contratto e le dichiarazioni unilaterali fornite alla stazione appaltante avevano ad oggetto la fornitura dell’attestazione SOA, quale unico requisito mancante all’impresa concorrente, nonché “tutte le risorse, nessuna esclusa, per consentire l’esecuzione dell’opera oggetto della predetta categoria”.

Il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa ritiene che il contratto di avvalimento, per soddisfare l’indispensabile requisito della determinatezza, deve indicare con chiarezza i requisiti e le risorse e, dunque, a seconda dei casi, i mezzi, il personale, la prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti, che l’ausiliaria metterà a disposizione del concorrente (Consiglio di Stato, sentenza n. 3058/2014; Tar Toscana, sentenza n. 865/2014; Tar Campania, Napoli, sentenza n. 4264/2013)

Tuttavia, come evidenziato nella sentenza in commento, qualora l’avvalimento si sostanzi unicamente nella fornitura dell’attestazione SOA, intesa come unico requisito fornito in via negoziale, il contratto risulta sufficientemente chiaro e determinato anche se non prevede la messa a disposizione di elementi “materiali” a supporto, quali mezzi, strumenti, risorse umane.

In senso contrario, si richiama il parere dell’Avcp 34/2013.

Da evidenziare, inoltre, che a seguito delle importanti novità introdotte con il d.l. 90/2014, è stato ampliato il dovere del soccorso istruttorio gravante sul Rup e sulla stazione appaltante con conseguente limitazione delle possibilità di esclusione del concorrente.

In particolare, se in precedenza l’eventuale mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale del contratto di avvalimento o della dichiarazione negoziale dell’ausiliaria avrebbe determinato l’esclusione, adesso le nuove disposizioni restringono le ipotesi di esclusione a casi tassativi addebitabili a negligenza perpetuata da parte del concorrente anche dopo la richiesta di integrazione documentale da parte della stazione appaltante.

A tal proposito si segnala il seminario “Appalti: la gestione delle procedure alla luce del d.l. 90/2014” in programma a Firenze il 4 novembre 2014, nel corso del quale verranno analizzate le implicazioni procedurali delle nuove norme, anche attraverso un’analisi approfondita delle casistiche, ai fini di una corretta impostazione e conduzione delle gare.

 


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