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Requisito del fatturato: contenuto e condizioni del contratto di avvalimento


I requisiti del fatturato o dell’esperienza pregressa, in linea di principio, sono suscettibili di prestito da parte dell’ausiliaria.

Tuttavia, il contratto di avvalimento deve essere sufficientemente precisato, e dunque, deve riportare le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 3058 del 17 giugno 2014, con la quale ha ribadito che il contratto di avvalimento, per soddisfare l’indispensabile requisito della determinatezza, deve indicare con chiarezza i requisiti e le risorse e, dunque, a seconda dei casi, i mezzi, il personale, la prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti, che l’ausiliaria metterà a disposizione del concorrente.

Il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico “a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”.

Tale formula legislativa, oltre che tautologica e, come tale, indeterminata per definizione, è inidonea a permettere qualsivoglia sindacato, da parte della stazione appaltante, sull’effettività della messa a disposizione dei requisiti.

Deve pertanto considerarsi nullo il contratto di avvalimento che si configura come astratto, cioè svincolato da qualsivoglia collegamento con risorse materiali o immateriali.

In tal senso, si veda la recente sentenza 865/2014 del Tar Toscana.

 


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