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Avvalimento: non è sufficiente un impegno generico


L’avvalimento deve essere reale e non formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente che l’impresa ausiliaria assuma impegni assolutamente generici, essendo necessario che la stessa si impegni espressamente e chiaramente a fornire strutture, personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità soggettiva “prestata”, al fine di garantire alla stazione appaltante l’effettività della messa a disposizione, in relazione all’esecuzione dell’appalto, delle sue risorse e del suo apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di esperienza specifica nel settore.

Questo il principio ribadito dal Tar Campania, Napoli, sez. II, con la sentenza n. 4264 del 13 settembre 2013, con la quale ha accolto il ricorso proposto da una società avverso la mancata esclusione dell’aggiudicataria della gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi.

Nel caso di specie l’aggiudicataria, per soddisfare il requisito di partecipazione previsto nella lettera d‘invito, consistente nello svolgimento di servizi analoghi, aveva dichiarato all’amministrazione aggiudicatrice di volersi avvalere di altra impresa che, a sua volta, aveva dichiarato “di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a fornire i predetti requisiti dei quali è carente il concorrente e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto”.

I giudici amministrativi hanno ricordato che la finalità dell’istituto è quella non già di arricchire la capacità tecnica ed economica del concorrente, bensì di consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti, garantendo l’affidabilità dei lavori, dei servizi o delle forniture appaltati.

Di conseguenza, non è sufficiente produrre in sede di gara il contratto di avvalimento e la dichiarazione unilaterale.

Ciò in quanto una mera messa a disposizione di requisiti, svincolata da qualsivoglia collegamento con risorse materiali o immateriali, snatura l’istituto dell’avvalimento per piegarlo ad una logica di elusione dei requisiti stabiliti nel bando di gara.


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