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Sicilia, deliberazione n. 100 – Ricostituzione del rapporto di lavoro


Una provincia ha chiesto se la ricostituzione del rapporto di lavoro prevista dalla legge 339/2003 debba essere qualificata come “nuova assunzione”.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 100/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° ottobre, hanno ribadito che l’eventuale ricostituzione del rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo prevista, non può che essere considerata “nuova assunzione”, pertanto è assoggettata al rispetto del limite di cui al comma 557 o 562 (in tal senso Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, del. n. 64 e 65 del 2012; Sez. contr. Sicilia, del. n. 89/2014; sez. contr. Lombardia, del. n. 90/2014).

I magistrati contabili hanno infatti chiarito che ogni qual volta l’obbligo di ricostituzione del rapporto di lavoro è previsto dalla legge, l’ente non ha scelta e non può disattenderlo.

Spetterà, dunque, al competente organo deliberativo dell’Ente adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire il rispetto degli equilibri finanziari, attraverso un’oculata rimodulazione del bilancio, affinchè la nuova spesa connessa alla ricostituzione del rapporto di lavoro produca un effetto del tutto neutro rispetto ai precedenti equilibri finanziari, o mediante una corrispondente compressione di altre uscite, o attraverso il correlativo aumento delle entrate.

Le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce dei recenti interventi di riforma della p.a. (d.l. 90/2014, convertito con legge 114/2014, d.l. 16/2014 e d.l. 34/2014), verranno trattate nel seminario “Riforma P.A.: la produttività e i vincoli assunzionali” in programma a Firenze il 30 ottobre 2014

 


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