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Lombardia, deliberazione n. 90 – Reintegro in servizio e vincoli assunzionali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere dai vincoli in materia di spese di personale il reintegro in servizio, proposto dal Giudice del Lavoro in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione, di un ex dipendente a tempo indeterminato, con inquadramento in posizione inferiore rispetto a quella ricoperta al momento della riorganizzazione, che aveva comportato la messa in disponibilità̀ e la cessazione del rapporto di lavoro al termine del biennio di collocamento.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 90/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 febbraio, hanno chiarito che l’eventuale reintegro in servizio costituisce “nuova assunzione” di personale e come tale è soggetta al rispetto del vincolo di cui all’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008 (in tal senso Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, del. n. 64 e 65 del 2012).

Inoltre, considerato che l’eventuale reintegro in servizio non costituisce oggetto di pronuncia giurisdizionale, ma di proposta avanzata in fase di tentativo di conciliazione, “l’eventuale provvedimento di riassunzione si configura come atto amministrativo assoggettato a tutti i principi di legittimità-regolarità, adottato secondo scelte discrezionali dell’Ente”.

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel ciclo di seminari “D.L. 101/2013 e la gestione del Fondo Incentivante” in programma il 21 marzo e l’11 aprile 2014 a Firenze.

 


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