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Sardegna, deliberazione n. 7 – Assunzioni enti minori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’assunzione di una nuova unità di personale.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 7/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 gennaio, hanno ricordato che a decorrere dall’anno 2013 le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno trovano applicazione anche nei riguardi dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

Pertanto, anche gli enti con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti sono assoggettati al regime vincolistico di cui all’articolo 1, comma 557 e ss., della legge 296/2006 e all’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008.

Tali enti dovranno quindi assicurare la riduzione della spesa storica per il personale e contenere le assunzioni rispettando il turn over.

Per quanto concerne tale ultimo limite, ai sensi del citato comma 7, dell’art. 76 del d.l. 112/2008, qualora il rapporto della spesa per il personale sulla spesa corrente sia inferiore al 50%, l’ente potrà procedere a nuove assunzioni con il limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni intervenute l’anno precedente.

Come chiarito dalla magistratura contabile, le cessazioni intervenute nell’anno precedente devono essere intese come comprensive anche di quelle verificatesi in esercizi pregressi e non ancora reintegrate (si veda Corte dei conti, sez. contr. Lazio, del. 30/2013).

Altresì le nuove assunzioni, seppure rispettose del parametro spesa per il personale/spesa corrente e dei limiti del turn over, devono comunque garantire il contenimento della spesa per il personale entro i limiti di cui all’articolo 1, comma 557 e ss., della legge 296/2006, ovvero non devono comportare il superamento della spesa per il personale sostenuta nell’esercizio precedente.

La Corte ha ricordato che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la delibera 27/2013, ha chiarito che la spesa prevista per le nuove assunzioni, programmate ma non ancora effettuate, trattandosi di spesa non impegnata, non può incrementare virtualmente il livello della spesa per il personale dell’anno in cui le predette assunzioni sono state soltanto programmate.

E’ stata cioè riconosciuta l’inammissibilità del c.d. effetto prenotativo della spesa finalizzato a consentire nell’anno successivo, quando saranno realizzate concretamente le nuove assunzioni, il rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 1, comma 557, legge 296/2006.

Interpretazione diversa era stato fornita dalla Ragioneria generale dello stato in una nota del 26 febbraio 2013, con la quale in risposta a un quesito formulato dall’Anci ha espresso il principio secondo cui le procedure assunzionali iniziate nel 2012 ma non ancora concluse al 1° gennaio 2013 “potranno essere fatte salve soltanto laddove si trovino ad uno stadio avanzato di svolgimento, che può dirsi verosimilmente coincidente con l’avvenuta pubblicazione, al 31 dicembre 2012, del calendario delle relative prove d’esame”.

 


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