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Autonomie, deliberazione n. 27 – Assunzioni programmate: irrilevanti


La sezione regionale di controllo del Piemonte, con deliberazione 347/2013, ha rimesso alla sezione Autonomie una questione di massima in merito alla possibilità, per gli enti soggetti al patto di stabilità, di ricomprendere, nella spesa di personale per l’anno di riferimento, ai fini della riduzione prevista dall’art. 1 comma 557 della legge 296/2006, l’importo relativo ad assunzioni programmate, ma non effettuate e in caso positivo le modalità di contabilizzazione delle somme previste per le suddette assunzioni.

I magistrati contabili della Sezione Autonomie, con la deliberazione 27/2013, pubblicata sul sito il 2 gennaio 2014, con un’interpretazione particolarmente rigida, hanno ritenuto non sostenibile la soluzione del c.d. “effetto prenotativo”, in quanto sarebbe elusiva del principio della riduzione programmata di spesa.

Secondo i magistrati contabili, pertanto, le spese previste per le assunzioni programmate, ma non effettivamente attuate, non possono incrementare virtualmente la spesa dell’anno di riferimento, ai fini della riduzione delle spese di personale dell’anno in corso, di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

Tale interpretazione restrittiva contrasta anche con quanto sostenuto dalla Ragioneria generale dello Stato nel parere prot. n. 6279 del 26 marzo 2013, emanato a seguito di richiesta di chiarimenti presentata dall’Anci, secondo cui le assunzioni programmate in un determinato anno, le cui procedure al 31 dicembre siano in corso di svolgimento (di cui sia stato almeno pubblicato il calendario delle relative prove d’esame), che si perfezionino nell’anno successivo, saranno computate (ai sensi del comma 557), nelle spese che, seppur non impegnate, erano state “prenotate” nel precedente esercizio.


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