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Lazio, deliberazione n. 30 – Assunzioni 2013 enti minori


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di assumere nel 2013 un’unità di personale la cui procedura di assunzione è stata avviata ma non conclusa nel 2012, in considerazione della sottoposizione dell’Ente alle regole del patto di stabilità interno a partire dal 2013.

In particolare l’Ente ha chiesto se per l’assunzione da formalizzare nel 2013 possa essere considerata la cessazione intervenuta nel 2011, ma non utilizzata nel 2012.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione n. 30/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 marzo, hanno chiarito che l’espressione “spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente” contenuta nell’art. 76, comma 7, del D. L. n. 112/2008 può essere intesa come comprensiva di tutte le cessazioni complessivamente intervenute in esercizi pregressi, non ancora coperte alla data di riferimento.

Secondo i magistrati contabili, infatti, “l’interpretazione letterale della norma indurrebbe alla cristallizzazione della situazione verificatisi al momento delle cessazioni, impedendo le assunzioni negli esercizi successivi, pur in presenza di esigenze concrete dell’Ente”.

Invece, la possibilità di considerare le cessazioni intervenute in esercizi pregressi ma refluenti, tutte, nell’esercizio immediatamente precedente, consentirebbe il contenimento della spesa senza determinare un blocco delle attività e una compressione della autonomia organizzativa degli Enti che, pur avendo dimensioni ridotte, sono stati assoggettati tout court alla disciplina del patto di stabilità.

 


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