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Lombardia, deliberazione n. 317 – Adesione ad associazione culturale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012, in particolare sulla possibilità di aderire ad una associazione costituita tra Enti locali e Regioni (Comuni e Regione Toscana) per la formazione civile contro le mafie.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 317/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 luglio, hanno chiarito che tale norma, con riferimento alla partecipazione ed istituzioni di organismi, ha introdotto forti limitazioni sia per quel che concerne l’esistente (comma 1) che per l’istituzione di nuovi enti (comma 6).

Unica eccezione, testualmente espressa rispetto al comma 1, che conferma la natura generale del principio, è prevista per le aziende speciali, gli enti e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali (se già istituite), al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa in ambiti di particolare impatto sociale (in tal senso, Corte Conti, sez. contr. Lombardia, del. 20/2013).

A tal proposito, si ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza 236/2013, ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata proprio del comma 6 dell’articolo 9, del decreto sulla spending review.

Tuttavia, hanno chiarito i magistrati contabili, la fattispecie oggetto di parere ricade nel divieto di sponsorizzazioni di cui al comma 9 dell’articolo 6, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni “A decorrere dall’anno 2011 […] non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”.

La giurisprudenza contabile qualifica “come sponsorizzazione qualsiasi finanziamento, anche indiretto, di attività di soggetti privati allo scopo di valorizzare l’immagine dell’ente, con l’eccezione di «forme di sostegno all’associazionismo [che si traducono nel] lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria”. (Corte conti, sez. contr. Lombardia, del. 212/2013).

Pertanto, non rientrando l’attività di promozione culturale in questione nelle funzioni di cui all’articolo 118 Cost. (né tra quelle “conferite” dalla legge, né tra quelle ascrivibili al novero delle funzioni originarie dell’ente locale), i magistrati contabili hanno chiarito che “la partecipazione a tale associazione, costituisce una forma indiretta di sponsorizzazione di attività di soggetti privati, attualmente incompatibile con l’ordinamento finanziario delle pubbliche amministrazioni”.

 

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