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Lombardia, deliberazione n. 212 – Finanziamento associazioni


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di finanziare associazioni, nel contesto di un’iniziativa denominata “Festa del volontariato e della solidarietà'”, finalizzata alla raccolta di fondi da destinare alle stesse associazioni, per lo svolgimento di attività sussidiarie ai sensi dell’art. 118 Cost.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 212/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 giugno, hanno chiarito che l’inquadramento nella spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8), per sponsorizzazioni (comma 9) dipende dal concreto atteggiarsi degli accordi con gli organizzatori della manifestazione.

Nel caso in cui il comune abbia partecipato in modo diretto e primario all’organizzazione dell’evento, lo stesso dovrà osservare le prescrizioni normative di cui al comma 8, dell’articolo 6, del d.l. 78/2010.

Ove invece l’ente rimanga estraneo rispetto all’evento, limitandosi a fornire un supporto economico, sia pure indiretto, sotto forma di messa a disposizione di un bene, si applicherà il vincolo di cui al comma 9, che vieta solo le spese tecnicamente definibili “sponsorizzazioni”.

I magistrati contabili, inoltre, hanno confermato che “non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost”.

Spetterà quindi all’ente chiarire in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento i presupposti di fatto e l’iter logico a sostegno della decisione di erogare contributi a terzi, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio.

 


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