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Costituzione nuovi organismi: legittimo il divieto del d.l. 95/2012


L’articolo 9, comma 6, della spending review è stato dichiarato legittimo dalla corte costituzionale, nella sentenza n. 236 depositata il 24 luglio 2013.

La norma stabilisce il divieto per gli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118 Cost.

La Corte ha però fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, chiarendo che questa deve essere necessariamente coordinata con quanto stabilito nei commi precedenti e, in particolare, nel comma 1, che impone l’obbligo di riduzione del 20% dei costi degli organismi esistenti.

I giudici costituzionali hanno infatti precisato che l’obiettivo del legislatore è esclusivamente la riduzione dei costi relativi agli enti strumentali degli enti locali nella misura almeno del 20%, anche mediante la soppressione o l’accorpamento dei medesimi.

Pertanto, il comma 6 “deve essere interpretato nel senso che il divieto di istituire nuovi enti strumentali opera solo nei limiti della necessaria riduzione del 20% dei costi relativi al loro funzionamento. Vale a dire che, se, complessivamente, le spese per «enti, agenzie e organismi comunque denominati» di cui ai commi 1 e 6 del citato art. 9, resta al di sotto dell’80 dei precedenti oneri finanziari, non opera il divieto di cui al comma 6”.

Tale interpretazione, costituzionalmente orientata, si rende necessaria anche per consentire agli enti locali di dare attuazione al comma 1 mediante l’accorpamento degli enti strumentali che svolgono funzioni fondamentali o conferite.

In tal modo, infatti, gli enti locali potranno procedere all’accorpamento degli enti strumentali esistenti anche mediante l’istituzione di un nuovo soggetto, purché sia rispettato l’obiettivo di riduzione complessiva dei costi.

La pronuncia in commento “smentisce” le interpretazioni fornite da alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, che avevano ritenuto che fosse vietato agli enti locali di istituire nuovi organismi in ogni caso, in quanto la norma avrebbe disciplinato impedito completamente agli enti di poter organizzare autonomamente i servizi strumentali e gli organismi a questo deputati (tra le altre, Corte Conti, sez. contr. Lombardia, del. 261/2013; sez. contr. Liguria, del. 15/2013).

Le problematiche connesse ai vincoli e obblighi degli enti locali soci di organismi partecipati verranno analizzate e approfondite nel Seminario “Società: legittimi i vincoli del d.l. 95/2012”.

 


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