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Lombardia, deliberazione n. 20 – Istituzione azienda speciale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di costituire ex novo un’azienda speciale per la gestione dei servizi socio assistenziali, educativi, culturali e della farmacia comunale, mantenendo nel contempo, in conformità all’art. 113 del Tuel e in coerenza con la sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 e la partecipazione di controllo nella società per la gestione dei servizi pubblici locali.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 20/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° febbraio, hanno ricordato che il d.l. 95/2012 all’articolo 9, comma 6, ha introdotto il divieto per gli enti locali di “istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione”.

La Corte ha chiarito, inoltre, che trattandosi di istituzione ex novo di un’azienda speciale, non è possibile applicare neppure la disposizione di cui all’articolo 9, comma 1-bis che introduce una deroga puntuale alla portata precettiva del (solo) comma 1 relativo alla soppressione, all’accorpamento e all’obbligo di riduzione dei costi di siffatti organismi.


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