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Veneto, deliberazione n. 174 – Divieto acquisto immobili


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta portata applicativa del divieto di acquisto immobili.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 174/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 luglio, hanno ricordato che la recente norma di interpretazione autentica dell’articolo 12, comma 1 quater, del d.l. 98/2011, ha chiarito che il divieto non si applica “alle procedure relative all’acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permute a parità di prezzo, alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali”.

In merito all’ulteriore quesito relativo alla natura dei diritti trasferiti ed alla tipologia di contratti ai quali si riferisce il divieto, i magistrati contabili hanno chiarito che il comma 1 quater vieta “l’acquisto di immobili”, ossia l’acquisto di una determinata categoria di beni e non anche di diritti (diritti reali di godimento, quali servitù, usufrutto ed enfiteusi, che pure possono essere oggetto di vendita), derivante dalla stipulazione di atti traslativi, a titolo oneroso, della proprietà di detti beni.

In senso, contrario, si veda, Liguria, deliberazione n. 9/2013, Emilia, deliberazione n. 246/2013 e Lombardia, deliberazione n. 220/2013.

 


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