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Emilia, deliberazione n. 246 – Preliminare di compravendita/diritti reali: rientrano nel divieto


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 138, della legge n. 228/2012.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione n. 246/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 luglio, hanno chiarito che la norma preclude la sottoscrizione di un preliminare di compravendita che rinvia ad un successivo esercizio finanziario la stipulazione del contratto traslativo di proprietà, poiché l’impegno di spesa ricadrebbe nell’esercizio 2013.

Analogamente, “tale preclusione sussiste sia qualora il preliminare di compravendita non preveda la corresponsione di acconti ma il pagamento dell’intero corrispettivo al momento della stipulazione del contratto, da farsi in anno successivo al 2013; sia nel caso in cui la relativa spesa venga interamente sostenuta da un terzo soggetto che corrisponde al Comune, in forza di obbligo convenzionale, l’intero importo dell’acquisto immobiliare, poiché rimarrebbe comunque a carico del bilancio del Comune l’obbligazione (da ricondurre all’esercizio nel 2013), di restituzione della somma al privato”.

I magistrati contabili, inoltre, hanno chiarito che non rientrano nell’ambito del divieto le spese conseguenti all’acquisto di un immobile avvenuto prima del 2013, quali ad esempio, manutenzione, gestione etc., salva l’operatività di altre disposizioni poste a contenimento della spesa, qual è ad esempio quella di cui all’articolo 1, comma 141, della legge 228/2012, che ha introdotto un limite anche per l’acquisto di mobili e arredi.

Secondo i magistrati contabili, infine, sono ricompresi nella fattispecie proibitiva anche i diritti reali diversi dalla piena proprietà (atto di costituzione del diritto di superficie).

Relativamente all’ultimo quesito, in merito alla corretta interpretazione della locuzione “condizioni più vantaggiose” cui è subordinata la stipulazione di contratti di locazione, i magistrati contabili hanno chiarito che deve farsi riferimento al solo aspetto economico.

Pertanto, non possono considerarsi, in senso lato, vantaggi in relazione ad aspetti di diversa natura quali ad esempio la facile accessibilità, le minori spese di gestione, l’ubicazione funzionale dei servizi.

 


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