Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, deliberazione n. 220 – Diritti reali e divieto di acquisto proprietà immobili


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’acquisizione di aree necessarie per la realizzazione di una strada comunale e alla costituzione di servitù su terreni privati per consentire lo scavo e posa in opera di rete idrica e fognaria.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 220/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 giugno, hanno chiarito che sono ricompresi nella fattispecie proibitiva anche gli acquisti di diritti reali “minori” (servitù), ovvero i diritti reali diversi dalla piena proprietà (diritti di superficie o di usufrutto).

I magistrati contabili hanno tuttavia specificato che l’acquisizione di qualsiasi diritto reale immobiliare non è ammessa nel caso in cui postuli la previa proprietà di altro immobile.

Diversamente, è possibile l’acquisizione a titolo oneroso di un diritto di servitù nel caso questo sia necessario a valorizzare o migliorare un bene immobile già posseduto dall’ente, mentre non è possibile costituirne uno necessario all’acquisto di un “nuovo” bene immobile.

In merito all’acquisto di opere “a scomputo”, i magistrati contabili hanno precisato che la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria costituisce ipotesi di realizzazione di un’opera pubblica a mezzo di contratto d’appalto, non rientrante nel divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso.

Con riferimento all’applicabilità del divieto alle fattispecie di espropriazione per pubblica utilità, i magistrati contabili hanno confermato l’orientamento espresso dalla sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 9/2013.

 


Richiedi informazioni