Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Liguria, deliberazione n. 9 – Acquisto di immobili


Un sindaco ha posto un serie di quesiti in merito corretta interpretazione comma 138, della legge 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) che ha introdotto forti limitazioni alla capacità di acquistare diritti immobiliari degli enti locali nei futuri esercizi.

In merito all’ambito applicativo del divieto, i magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione n. 9/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 maggio, hanno chiarito che lo stesso non può essere limitato ai fabbricati in senso stretto, ma deve essere esteso anche ai terreni e alle aree agricole e, dunque, ad ogni tipo di bene immobile.

Relativamente all’estensione del divieto all’acquisto di diritti reali su cosa altrui, i magistrati contabili hanno ricordato che l’articolo 813 c.c. stabilisce, come principio generale, che “salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative”.

Pertanto, in assenza di una deroga espressa, tale divieto trova applicazione non solo per l’acquisto della proprietà, ma anche per quello degli altri diritti reali.

Con riferimento all’acquisizione di immobili, accompagnati dalla dichiarazione di pubblica utilità, i magistrati contabili hanno chiarito che “occorre distinguere in base al principio tempus regit actum l’ipotesi di una procedura espropriativa – o alternativa all’esproprio – che si perfezioni o meno nel 2013”.

Nnel caso in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia stata accompagnata dall’emissione, antecedente al 1° gennaio 2013, di un decreto di occupazione d’urgenza dell’area preordinata all’espropriazione con la contemporanea corresponsione della relativa indennità, il procedimento potrà essere concluso.

Inoltre, i magistrati contabili hanno inoltre chiarito che il divieto di acquisto per il 2013 è applicabile anche alle ipotesi di contratti preliminari di compravendita stipulati prima del 1° gennaio 2013, nonché ai diritti di prelazione, compresi quelli aventi fonte legale.

Infine, in merito alla possibilità per l’Ente di partecipare ad aste pubbliche per l’acquisto di immobili, i magistrati contabili hanno chiarito che dal 2014 sarà possibile a condizione che le offerte presentate non siano superiore al valore indicato nell’attestazione di congruità del prezzo rilasciata dall’Agenzia del Demanio.

 


Richiedi informazioni