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Veneto, del. 51/2023 – Unioni dei comuni, facoltà assunzionali enti aderenti e spesa storica di personale


Il sindaco di un Comune ha chiesto un parere in merito alle corrette modalità di calcolo delle facoltà assunzionali dell’ente, ex art. 33, comma 2 d.l. 34/2019, essendo lo stesso aderente a una Unione dei Comuni, Unione:

  • alla quale il Comune ha trasferito la funzione fondamentale relativa alla “Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”;
  • che incassa l’entrata della Tari e sul cui bilancio gravano anche tutte le spese connesse e relative.

Il Comune in particolare ha chiesto se, tenuto conto che all’unione dei comuni non si applicano le disposizioni in materia di facoltà assunzionali ex art. 33 comma 2 d.l. 34/2019 e quelle del d.m. 17 marzo 2020, se sia possibile che lo stesso ente possa “considerare fra le proprie entrate la quota parte di spettanza della Tari ai fini dell’applicazione della normativa suddetta”.

La Corte dei Conti, sez. contr. Veneto, con la deliberazione 51/2023, ha preliminarmente ricordato che le capacità assunzionali per i Comuni sono disciplinate dal citato art. 33, comma 2, d.l. 34/2019, che al contrario non si applica alle Unioni dei Comuni, per espressa disposizione legislativa, così come chiarito anche dalla Corte dei Conti, sez. aut., nella del. 4/2021, che ha ricordato che “le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall’art. 1, comma 229, della legge 208/2015 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente”.

I magistrati contabili del Veneto hanno ribadito che il principio dell’unità di bilancio, All. 1 al d.lgs. 118/2011 stabilisce che “è il complesso unitario delle entrate che finanzia l’amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. […] I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate”.

La Corte ha anche richiamato il cd. criterio del così detto “ribaltamento” secondo cui la quota parte della spesa di personale dell’Unione, riferibile al Comune che vi partecipa, deve essere imputata allo stesso Comune, nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 562 e 557 della legge 296/2006 e anche dell’art. 32, comma 5 del d.lgs. 267/2000.

I magistrati contabili, nella deliberazione in commento, hanno quindi chiarito che il Comune, ai fini dell’applicazione dell’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, esclusivamente alle proprie “entrate correnti”, definite dal d.m. 17 marzo 2020 (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata).

Appare utile evidenziare che il parere rilasciato dai magistrati del Veneto, nella deliberazione 51/2023, conferma che:

  • in materia di capacità o facoltà assunzionali, i Comuni e le Unioni sono assoggettate a disposizioni legislative diverse, rispettivamente, l’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e il d.m. 17 marzo 2020, per i Comuni, che ha completamente modificato la ratio perseguita dal legislatore circa i vincoli assunzionali, collegandoli esclusivamente all’andamento del rapporto tra le entrate e la spesa di personale, come chiarito anche dalla Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, nella del. 44/2022, e l’art. 1, comma 229 della legge 208/2015 per le Unioni che devono rispettare il turn over al 100% delle cessazioni dell’anno precedente;
  • in materia di limiti alla così detta “spesa storica” di personale, continuano ad applicarsi ai Comuni e alle Unioni l’art. 1 comma 557 e 562 della 296/2006.

 

Leggi la delibera

CC 51-2023 Veneto

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