Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, del. 44/2022 – Spesa di personale e spazi assunzionali negli enti parte di un’unione


Il sindaco di un comune, facente parte di un’Unione non obbligatoria di comuni, ha formulato una richiesta di parere in materia di modalità di calcolo degli spazi assunzionali secondo le disposizioni dell’art. 33, c. 2, del d.l. 34/2019.

In particolare, l’ente, che ha ceduto tutto il personale all’unione e intende cedere una parte delle proprie capacità assunzionali alla medesima unione di comuni (ex art. 32, c. 5 d.lgs. 267/2000), chiede di sapere se, per calcolare il valore soglia della propria spesa di personale dipendente, sia corretto considerare esclusivamente la quota di trasferimenti all’Unione per il personale retro-comandato dall’Unione al Comune per lo svolgimento di attività e funzioni non demandate all’Unione, nonché il rimborso della quota di spesa del segretario comunale in convenzione.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 44/2022, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo in data 23 marzo 2022, hanno evidenziato che la risposta al quesito avanzato dal comune istante non può che essere negativa.

La Corte ha infatti ricordato che le disposizioni dell’art. 33, c. 2, del d.l. 34/2019 hanno introdotto un nuovo sistema flessibile basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per il personale che mette in relazione tra loro, per determinare gli spazi assunzionali dei comuni, la spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

I magistrati contabili ritengono dunque che la soluzione prospettata dal comune non sia corretta in quanto non conforme alla ratio della citata disposizione e tale da comportare una sottostima della dimensione della spesa, mettendone a rischio la sostenibilità finanziaria: la spesa per il personale da prendere in considerazione è il più ampio aggregato costituito da tutta la spesa per il personale sostenuta a qualsiasi titolo dal comune per svolgere le funzioni di competenza sia direttamente, sia tramite l’unione o altre forme associative.

Simmetricamente, secondo la deliberazione in commento, per quanto riguarda le entrate, le stesse sono da considerarsi secondo una prospettiva di consolidamento dei conti del comune e dell’unione in relazione alle funzioni che il singolo comune esercita, sia direttamente, sia tramite l’unione.

A tal fine, i magistrati contabili della Lombardia, richiamando espressamente la propria recente deliberazione 12/2022/PAR, ricordano che le nuove norme “se da un lato introducono un regime flessibile nella determinazione delle facoltà di assunzione del personale a tempo indeterminato, dall’altro istituiscono un rigoroso vincolo tra la spesa per il personale e le entrate correnti”.

 

Leggi la Deliberazione

CC 44-2022 Lombardia

 

 

Si segnalano i nostri workshop in materia di gestione del personale!

Self, agenzia che da oltre 10 anni, lavora al fianco delle p.a. e degli enti partecipati, offre servizi di formazione, assistenza e supporto in materia. Chiedi un preventivo gratuito scrivendo a info@self-entilocali.it e/o telefonando allo 0571/418873.


Richiedi informazioni