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Sardegna, del. 156/2022 – Indennità e gettoni degli amministratori locali


Il Sindaco di un comune ha avanzato due quesiti in materia di indennità di funzioni e gettoni spettanti agli amministratori locali, chiedendo in particolare:

  • se la misura lorda dell’indennità di funzione spettante a Sindaco, Vicesindaco, Assessori, e del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali, deve ancora essere ridotta del 10%, ex art. 1, c. 54, della l. 266/2005, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3 della l. reg. 3/2022;
  • in caso di risposta positiva relativamente a tale richiesta, se la riduzione deve essere applicata sulla misura lorda risultante al 30.09.2005, come previsto dalla l. 266/2005, o sulla nuova misura dell’indennità incrementata per effetto della l. reg. 3/2022.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 156/2022, depositata il 14 dicembre 2022, hanno dapprima delineato il quadro ordinamentale in cui viene a collocarsi la fattispecie in esame, nonché i principali orientamenti della giurisprudenza contabile in materia.

La Corte ricorda, innanzitutto, che l’art. 82, c. 6 del TUEL prevede che “la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”, e che in attuazione della predetta disposizione è stato emanato il D.M. 119/2000, che ha regolamentato le indennità di funzione e i gettoni di presenza per gli amministratori locali, individuando una griglia di compensi tabellari differenziati in ragione delle dimensioni demografiche dell’ente.

Come evidenziato dai magistrati contabili sardi, su tale base normativa è intervenuto l’art. 1, c. 54, della l. 266/2005 (legge finanziaria 2006), il quale ha previsto che per “esigenze di coordinamento della finanza pubblica” sono rideterminate “in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005” le indennità di funzione spettanti ai Sindaci e ai componenti degli organi esecutivi.

Nella deliberazione in commento, si ricorda che in merito alla portata applicativa di tale disposizione, in relazione alle normative medio tempore intervenute, si sono espresse le Sezioni Riunite in sede di controllo che, con deliberazione n. 1/2012, hanno rilevato come “in mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta disposizione, limite peraltro contenuto in altre disposizioni analoghe della medesima legge finanziaria, il taglio operato può ritenersi strutturale, avente, cioè, un orizzonte temporale non limitato all’esercizio 2006”. Si evidenzia altresì che tale principio di diritto è stato ribadito e confermato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 24/2014), e ad esso si sono conformate nel tempo anche le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (Sez. reg. per la Sardegna, del. n. 58/2019, Sez. reg. per la Liguria, del. n. 53/2021, Sez. reg. per l’Emilia-Romagna, del. n. 58/2021, Sez. reg. per la Lombardia, del. n. 153/2022).

I magistrati contabili sardi segnalano, inoltre, che la normativa regionale richiamata dal comune istante, ovvero l’art. 3 della l. reg. 3/2022, limitandosi a definire gli incrementi delle indennità di funzione degli amministratori locali, non incide sulla perdurante vigenza dell’art. 1, c. 54, della l. 266/2005, il quale non risulta espressamente o implicitamente abrogato.

In relazione al secondo quesito, concernente le concrete modalità di calcolo delle indennità di funzione spettanti agli amministratori comunali e del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali, la Corte ritiene di condividere il recente orientamento della giurisprudenza contabile (Sez. Lombardia, del. n. 153/2022), secondo il quale l’incremento dell’indennità di funzione del sindaco, nelle misure indicate dal comma 584 dell’art. 1 della l. 234/2021, deve avvenire prendendo come riferimento l’importo dell’indennità di funzione ridotta del 10%, in ossequio all’art. 1, c. 54, della legge finanziaria del 2006.

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CC 156-2022 Sardegna

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