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Lombardia, del. 153/2022 – Incremento indennità del sindaco


Il sindaco di un comune ha formulato una richiesta di parere in materia di incremento dell’indennità del sindaco ai sensi dei commi 583 e 585 dell’art. 1 della l. 234/2021. In particolare, si chiede di sapere se l’incremento dell’indennità di funzione (nelle misure indicate dal comma 584), per gli anni 2022 e 2023, debba avvenire prendendo come riferimento l’importo dell’indennità di funzione ridotta del 10% in ossequio all’art. 1, c. 54, della l. 266/2005 oppure se debba essere preso come riferimento l’importo del D.M. 119/2000 senza applicare detta riduzione del 10%.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 153/2022, depositata il 20 ottobre 2022, hanno evidenziato come la soluzione del quesito posto si rinvenga nelle disposizioni normative che disciplinano l’indennità di funzione da attribuire agli amministratori locali.

La Corte ha ricordato, in primo luogo, che l’art. 82 del TUEL, per la fissazione dei parametri da applicare per la determinazione di detta indennità, rinvia ad un decreto del Ministro dell’interno da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (comma 8), e che, tale DM è il n. 119/2000: esso fissa le indennità di funzione di cui trattasi differenziandole a seconda del ruolo svolto dall’amministratore (ad es. sindaco o assessore) e della dimensione demografica dell’ente locale di appartenenza.

I magistrati contabili ricordano altresì che l’art. 1, c. 54, della l. 266/2005, in ossequio ad interventi di c.d. spending review, ha decurtato tali indennità di funzione nella misura del 10%.

La Corte segnala che la Magistratura contabile ha affermato chiaramente che la riduzione delle indennità di funzione degli amministratori locali ha carattere strutturale, in numerose pronunce, tra le quali più recentemente, la deliberazione della Corte dei conti, sez. contr. Liguria, n. 53 /2021.

Ad avviso del Collegio lombardo, il carattere “strutturale” di questo taglio lineare ha trovato varie conferme, ed in particolare:

– in via espressa con riferimento ai comuni sotto i 3000 abitanti, nel D.M. del Ministero degli interni del 23 luglio 2020, che all’art. 1, con riferimento alle “misure mensili dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119”, ha precisato che resta “ferma (..) la riduzione del 10 per cento di cui all’art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”;

– nella nota del MEF – RGS prot. n 1580 del 5.1.2021, laddove si afferma che “i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto dall’anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza”, e con l’espressione “la pregressa indennità di funzione attribuita”, si presuppone il concetto di una “attribuzione” in ragione dei parametri vigenti, inclusi i tagli lineari strutturali.

– nei valori indicati dal Ministero dell’interno con la nota metodologica del 30 maggio 2022 sul “Riparto del fondo per le indennità di sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali dei comuni delle Regioni a statuto ordinario. Articolo 1, commi da 583 a 587, della legge n. 234 del 2021” (cifra Tabella 1 di cui all’allegato A).

In conclusione, secondo la deliberazione in commento, “l’incremento dell’indennità di funzione del Sindaco, per gli anni 2022 e 2023, nelle misure indicate dal comma 584 dell’art. 1 della Legge n. 234 del 301.12.2021, deve avvenire prendendo come riferimento l’importo dell’indennità di funzione ridotta del 10% in ossequio all’art. 1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005”.

 

In evidenza:

ETICA PUBBLICA E COMPORTAMENTO ETICO DOPO IL D.L. 36/2022 – Relatore Dott. Riccardo Patumi
L’ANTICORRUZIONE E IL PIAO – Relatore Dott. Roberto Gerardi

 

Leggi la deliberazione

CC 153-2022 Lombardia

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