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Emilia-Romagna, del. 182/2022 – Incentivi tecnici devono transitare nel fondo


Il sindaco di un comune ha chiesto un parere in materia di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016, in particolare, se tali incentivi possono essere liquidati in assenza di previsione dei relativi importi all’interno del fondo per le risorse decentrate dell’anno di riferimento, per le annualità dal 2016 al 2020.

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione 182/2022, depositata il 7 dicembre 2022, hanno ricordato che:

– in seguito all’entrata in vigore, il 19 aprile 2016, del Codice dei contratti pubblici, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha chiarito che gli incentivi per funzioni tecniche, ex art. 113, non possono essere considerati una spesa per investimento e gli stessi vanno computati a fini di rispetto del limite dei trattamenti accessori del personale (deliberazione n. 7/2017);

– con l’introduzione del comma 5-bis nell’art. 113 del Codice (per effetto dell’art. 1, comma 526, della legge 205/2017), secondo cui “gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 6/2018, ha chiarito come tale nuova disposizione legislativa, allocando tali risorse al di fuori dei capitoli destinati alla spesa di personale, consente di desumere la loro esclusione dalla spesa per il trattamento economico accessorio;

– la Sezione delle Autonomie, con deliberazione 26/2019 ha precisato che gli incentivi tecnici, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore del Codice e fino al 31 dicembre 2017 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018 sopra richiamata) sono comunque da includere nel tetto dei trattamenti accessori.

Alla luce di quanto sopra, la Corte dei conti dell’Emilia Romagna, nella deliberazione in commento, ha evidenziato che gli enti possono trovarsi di fronte a 2 ipotesi:

  • gli incentivi risultano collegati ad attività svolte nella vigenza del precedente Codice del 2006 (d.lgs. 163/2006), essi non vanno computati a fini di rispetto del limite di spesa del trattamento accessorio;
  • gli incentivi risultano collegati ad attività svolte dal 20 aprile 2016 fino al 31 dicembre 2017, le relative risorse incentivanti devono essere computate a fini della verifica di rispetto del relativo limite di spesa.

Secondo i magistrati contabili, la mancata inclusione di tali risorse nel fondo per le risorse decentrate determina l’impossibilità di erogare gli incentivi tecnici per le annualità 2016 e 2017: la non inclusione degli incentivi nelle annualità in cui tali risorse andavano computate ai fini del rispetto del limite del trattamento accessorio, fa venir meno il diritto alla corresponsione degli stessi, in quanto manca una previsione contrattuale che tale diritto faccia sorgere.

In tal caso, secondo la deliberazione in commento, la mancanza non può essere sanata retroattivamente dall’emanazione del regolamento; tuttavia, si ritiene che, se in relazione alle annualità interessate, il fondo per le risorse decentrate non sia stato utilizzato per l’intero ammontare destinabile al trattamento incentivante, il regolamento può individuare i criteri che consentano di ripartire tali eventuali eccedenze, se ancora nelle disponibilità degli enti, in relazione all’effettivo e documentato svolgimento di funzioni tecniche negli anni considerati.

Infine, la Corte dei Conti, sez. contr. dell’Emilia Romagna, ha chiarito che qualora gli incentivi risultino collegati ad attività svolte dopo il 1° gennaio 2018, le relative risorse incentivanti non devono essere computate a fini di verifica di rispetto del relativo limite di spesa, ma devono essere formalmente inserite nel fondo per le risorse decentrate, “al fine di tenere ordinata evidenza, in ossequio al principio di trasparenza, sia dell’andamento di tale componente di spesa corrente sia della puntuale destinazione di provvidenze riferibili al personale, secondo la disciplina del contratto integrativo, che, insieme al regolamento, definisce i criteri di riparto (…).

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Leggi la deliberazione

CC Emilia R. 182-2022

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