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Sardegna, del. 96/2022 – Incentivi tecnici e affidamenti diretti o di somma urgenza


Il Sindaco di un comune ha avanzato una richiesta di parere avente ad oggetto l’interpretazione della norma di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/ 2016. In particolare, viene chiesto “se l’espletamento di una gara, o comunque di una procedura comparativa strutturata sul modello disciplinato dall’art. 36, comma, 2, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, che ha introdotto il c.d. “affidamento diretto mediato” (o anche di utilizzo dalle procedure negoziate senza bando prescritte, temporaneamente, dall’art. 1, comma 2, lett. b), del d.l. n. 76 del 2020), sia condizione imprescindibile per il riconoscimento dell’incentivo, ovvero se la gara o procedura comparativa costituisca solo una tra le fasi alle quali la legge ricollega l’incentivo in relazione alla prestazione tecnica svolta dal personale dell’amministrazione, per cui in presenza di un affidamento diretto o di somma urgenza si avrebbe solo una riduzione e non l’esclusione dell’incentivo, che permarrebbe per le altre attività espletate nell’esercizio di funzioni tecniche (pianificazione, valutazione preventiva progetti, fase esecutiva ecc.)”.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 96/2022, depositata in data 17 giugno 2022, hanno dapprima richiamato i punti salienti della normativa in esame, soffermandosi in particolare sulle differenti modalità operative in materia di affidamento dei contratti pubblici sottosoglia previste dalla normativa vigente, e segnatamente dall’art. 36 del Codice dei contratti pubblici e dall’art. 1 del d.l. 76/2020 che ha introdotto un regime eccezionale e temporaneo.

Venendo al merito del quesito, la Corte sostiene, innanzitutto, di non volersi discostare dalla soluzione interpretativa già tracciata dalla magistratura contabile e ricorda che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si sono pronunciate in più occasioni (ex multis, Sez. contr. Toscana, del. n. 186/2017; Sez. contr. Marche, del. 28/2018; Sez. contr. Veneto, del. n. 301/2019) in ordine alla possibilità di stanziare risorse per incentivi tecnici anche nell’ipotesi di affidamento di appalti lavori, servizi e forniture con procedure non competitive (tra le quali l’affidamento diretto e l’affidamento per somma urgenza di cui all’art. 163 del d.lgs. 50/2016), escludendo che tali modalità operative possano ritenersi idonee ai fini del riconoscimento degli emolumenti in esame. Secondo tali pronunce, infatti, presupposto indefettibile per l’applicazione del citato art. 113, dato il tenore letterale della disposizione stessa, è l’espletamento di una pubblica gara.

I magistrati contabili della Sardegna, tuttavia, in accordo con pronunce più recenti della Corte dei conti (Sez. contr. Liguria, del. n. 59/2021; Sez. contr. Veneto del. n. 121/2020), pur confermando l’esperimento di una procedura comparativa come presupposto necessario per il riconoscimento degli incentivi tecnici, ne accolgono un’accezione estesa anche a procedure, sia pure semplificate, ma sostanzialmente di natura comparativa, riferibili allo svolgimento di indagini di mercato e alla comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare, e in ogni caso nel rispetto dei princìpi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.

Secondo la deliberazione in commento, pertanto, la necessaria condizione dell’espletamento di una procedura comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria, risulta integrata anche nell’ipotesi del ricorso ad una procedura strutturata sul modello disciplinato dall’art. 36, c., 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016, che ha introdotto il c.d. “affidamento diretto mediato” o alle procedure negoziate senza bando prescritte, temporaneamente, dall’art. 1, c. 2, lett. b), del d.l. 76/2020).

 

Leggi la delibera

CC 96-2022 Sardegna

 

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