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Campania, del. 10/2022 – Assistenti sociali, le assunzioni negli enti in procedura di riequilibrio


Il sindaco di un comune, capofila per la gestione associata dei servizi sociali, ha formulato una richiesta di parere in merito alle norme di cui all’art. 1, commi da 797 a 802 della l. 178/2020 relative alle risorse destinate al potenziamento del sistema dei servizi sociali. In particolare, si chiede se:

– le risorse del Fondo povertà possono essere considerate certe e a carattere permanente o, invece, incerte, oltre che nell’an, anche nel quantum e quindi potenzialmente in grado di incidere negativamente sugli equilibri di bilancio, qualora, caricando le spese di personale per le stabilizzazioni su tale Fondo, lo stesso si riveli insufficiente;

– le assunzioni effettuate con l’utilizzo delle risorse del Fondo povertà, potendo essere considerate eterofinanziate, non necessitano di autorizzazione da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;

– le spese di personale finalizzate alle assunzioni di assistenti sociali finanziate con le risorse del Fondo povertà di cui alla legge di bilancio per il 2021 devono o meno essere computate ai fini dell’applicazione della nuova disciplina in materia di determinazione della capacità assunzionale dei Comuni;

– il compenso di un eventuale Coordinatore esterno può essere finanziato con Fondi del Piano.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 10/2022, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo, hanno dapprima ricordato che la legge di bilancio per il 2021 all’art. 1, commi 797 e ss., ha previsto l’erogazione di un contributo economico a favore degli ambiti sociali territoriali in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.

Quanto al primo quesito, i magistrati contabili campani concludono che le risorse di cui al Fondo povertà sono da considerare incerte anche nel quantum e che, pertanto, l’onere finanziario conseguente ricadrebbe sull’ente che vedrebbe venir meno o ridursi l’etero-finanziamento con possibili effetti negativi sugli equilibri di bilancio. Tale incertezza discende dalla natura stessa dei contributi per le assunzioni degli assistenti sociali, condizionata al verificarsi di una serie di circostanze, ovvero: l’invio entro il termine perentorio del 28 febbraio di prospetti riassuntivi da parte di ciascun Ambito territoriale; la non eccedenza delle somme prenotate rispetto alla riserva massima stabilita che comporterebbe una riduzione proporzionale dei contributi.

Sul secondo quesito, la Corte evidenzia che gli atti relativi alle assunzioni effettuate con l’utilizzo delle risorse in esame devono essere sottoposti all’autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ai fini della valutazione, sulla base dei poteri di controllo ad essa attribuiti, e in visione prospettica, degli strumenti per far fronte ad eventuali situazioni di squilibrio di bilancio, derivanti dal mancato introito, totale o parziale, dei contributi in parola.

Per quanto concerne il terzo quesito, secondo la deliberazione in commento, in accordo con l’indirizzo espresso di recente da altre pronunce (Corte dei Conte, sez. contr. Lombardia, del. 65/2021; sez. contr. Marche, del. 113/2021), l’utilizzo, da parte dei comuni, delle risorse ex commi 797 e ss. dell’art. 1, della l. 178/2020, per assunzioni a tempo indeterminato di personale con qualifica di assistente sociale, deroga – in presenza dell’espressa disposizione del comma 801 – al rispetto dell’osservanza dei vincoli assunzionali di cui all’art. 33 del d.l. 34/2019, oltre che dei vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 9, c. 28, del d.l. 78/2010, e all’art. 1, commi 557 e 562, della l. 296/2006.

Infine, in merito al quarto quesito, i magistrati contabili evidenziano, con riferimento generico al reclutamento di personale esterno, che in base al Piano Sociale della Regione Campania, possono essere utilizzate le risorse del Fondo Unico di Ambito nel limite del 20% dello stesso.

 

Leggi la Deliberazione

CC 10-2022 Campania

 

 

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