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Marche, del. 113/2021 – Assunzione di assistenti sociali e vincoli assunzionali e di spesa


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’interpretazione dell’art. 33 del d.l. 34/2019 in rapporto con l’art. 1, comma 792, della l. 178/2020, in particolare domandando se le assunzioni di personale con qualifica di assistente sociale, finanziate con le risorse incrementali del Fondo di solidarietà comunale di cui al citato art. 1, comma 792, della legge di bilancio 2021, possano essere effettuate in deroga alla normativa vigente in materia di personale che impone vincoli assunzionali e limiti e/o tetti di spesa,  proprio in quanto “etero-finanziate”.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 113/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 giugno 2021, hanno osservato che il parere richiesto impone la risoluzione in via preliminare del quesito circa la possibilità di destinare le risorse del Fondo di solidarietà comunale alle assunzioni con contratti a tempo indeterminato di assistenti sociali.

A tal fine, la Corte, richiama innanzitutto le disposizioni di cui ai commi 797 e 801 dell’art. 1 della l. 178/2020, specificando che esse prevedono, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali:

– l’attribuzione agli ambiti territoriali di contributi annui per l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di natura strutturale e di carattere premiale (in quanto correlati al raggiungimento di specifici rapporti tra assistenti sociali impiegati e popolazione residente);

– la non rilevanza delle relative spese di personale ai fini del rispetto del valore soglia di cui all’art. 33 del d.l. 34/2019, in applicazione dell’art. 57, comma 3-septies, del d.l. 104/2020 che tanto dispone in via generale a decorrere dall’anno 2021, per le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, ove “espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa”.

I giudici marchigiani sottolineano, inoltre, che i commi 791 e 792 del predetto art. 1, stabiliscono l’incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, modificandone anche i criteri di riparto, finalizzandolo al potenziamento dei servizi sociali comunali, e prevedono che l’utilizzo da parte dei comuni di tali risorse aggiuntive debba, a pena del recupero delle somme stesse, ricollegarsi al conseguimento di obiettivi di soddisfacimento della domanda dell’utenza in senso generale ed indistinto, e non specificamente riferito alle attività svolte dagli assistenti sociali.

A parere della Corte, pertanto, le risorse del Fondo di solidarietà comunale ex commi 791 e 792 dell’art. 1 della l. 187/2000, per chiara volontà legislativa, non sono destinabili all’assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato nei casi di situazioni d’ambito con rapporto assistenti sociali/popolazione residente inferiore al rapporto definito dal comma 797 (non giustificandosi l’attribuzione di un contributo superiore alla correlata spesa, già previsto dal comma 797).

In conclusione, secondo la deliberazione in commento, la risposta negativa al quesito relativo all’utilizzabilità delle risorse in argomento per l’assunzione con contratti a tempo indeterminato di assistenti sociali, esclude in radice che le relative entrate e le predette spese possano derogare all’attuale disciplina vincolistica: i finanziamenti ex commi 791 e 792, non integrando la casistica di risorse provenienti da altri soggetti “espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa”, unitamente alle correlate spese, si porrebbero in ogni caso al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 57, comma 3-septies, del d.l. 104/2020.

 

Leggi la Deliberazione

CC 113-2021 Marche


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