Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, del. 65/2021 – Assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali


Un sindaco ha chiesto se i contributi assegnati per le assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in quanto etero-finanziate non vanno computate né ai fini delle entrate, né ai fini delle spese in riferimento al calcolo degli spazi assunzionali di cui al comma 2 art. 33 del D.L. 34/2019.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 65/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 aprile 2021, hanno sottolineato che la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato che la spesa per il personale “per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interno (data la sua rilevante entità) costituisce non già una minuta voce di dettagli, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente (cfr. Corte Cost. n. 61 del 2011)”.

Inoltre, i magistrati contabili hanno ribadito che i contributi economici nel computo degli spazi assunzionali di cui al comma 2 dell’art. 33 del DL 34/2019 sono espressamente disciplinati.  A tal riguardo, il comma 801 della L. n. 178/2020 dispone che  “ per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all’art. 33 del DL 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni , dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 b, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 9 comma w28 del DL 31 maggio 2010 n,. 78, convertito con modificazioni , dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e all’art. 1 commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, anche ai sensi dell’art. 57 comma 3 septies e del DL 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020 n. 126”. Quest’ultima norma sancisce la neutralità della spesa e dell’entrata relativa all’assunzione di personale etero-finanziata, prevedendo che “a decorrere dall’anno 2021 le spesa di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1bis e 2 dell’articolo 33 del DL 30 aprile 2019, n 34, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”.

Pertanto, i magistrati contabili alla luce del tenore normativo, hanno sottolineato che “la spesa di personale per assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato  effettuata con i contributi di cui all’art. 1 comma 797 e ss. L. 178/2020 e le corrispondenti entrate non concorrono alla determinazione degli spazi assunzionali di cui all’articolo 33 del DL 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L 28 giugno 2019, n. 58”.

 

Leggi la Deliberazione

CC 65-2021 Lombardia


Richiedi informazioni