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Emilia-Romagna, del. 15/2022 – Compensi agli avvocati interni


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 9 del d.l. 90/2014 che disciplina i compensi professionali dovuti agli avvocati delle amministrazioni pubbliche. Particolare oggetto della richiesta è il significato della locuzione “sentenza favorevole” di cui al comma 3 del citato articolo, ovvero se il compenso maturi solo in caso di sentenza favorevole o se debba essere riconosciuto in ogni caso di provvedimento giurisdizionale favorevole per l’Amministrazione, in quanto idoneo a recarle un vantaggio o un’utilità.

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione 15/2022, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 febbraio 2022, hanno dichiarato che l’art. 9 del d.l. 90 del 2014, dispone il diritto dei legali interni alla percezione dei compensi professionali, sia nell’ipotesi del “riscosso” (“sentenza favorevole con recupero delle spese legali” ex comma 3) sia in quella del c.d. “compensato” (“pronunciata compensazione integrale delle spese” ex comma 6).

La Corte ricorda che, mentre la misura e le modalità di ripartizione dei compensi sono rimesse ai regolamenti degli enti di riferimento e alla disciplina della contrattazione collettiva, i presupposti di esistenza del diritto, nel caso in esame ex comma 3 sono individuati dalla norma primaria. In particolare:

a) esistenza di una pronuncia con condanna della controparte alle spese;

b) esito della lite favorevole per la P.A. riconducibile all’attività dell’avvocato dipendente;

c) il recupero effettivo delle spese dalla controparte che vi è tenuta.

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna evidenziano come sulla spettanza del compenso agli avvocati dipendenti da enti pubblici si è già largamente espressa la giurisprudenza contabile (Sez. Contr. Emilia-Romagna, del. n. 241/2013; Sez. Contr. Basilicata, del. n. 121/2013, Sez. Contr. Basilicata, del. n.  2/2010, Sez. Contr. Campania, del. n. 197/2019; Sez. Contr.  Sicilia, del. n. 41/2020), che hanno nelle loro conclusioni trovato un appiglio nell’interpretazione dell’art. 91 del codice di procedura civile fornita dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 20957/04), secondo la quale “la statuizione relativa alla condanna alle spese, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, ha i connotati della decisione giurisdizionale e l’attitudine al passaggio in giudicato indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede”.

Dunque, secondo la deliberazione in commento, il compenso ai legali interni è da riconoscersi al dipendente-professionista che ha esercitato lo ius postulandi nel procedimento all’esito del quale è stata disposta la condanna, indipendentemente dalla natura della pronuncia stessa.

 

Leggi la delibera

CC 15-2022 Emilia Romagna

 

 

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