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Basilicata, deliberazione n. 121 – Decreto ingiuntivo e debito fuori bilancio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 193, comma 2, del Tuel, nel caso di obbligazioni pecuniarie nascenti da decreto ingiuntivo.

L’ente ha premesso di avere sottoscritto con un professionista esterno una convenzione per il supporto consulenziale legale e la redazione di pareri su casi legali e amministrativi, per un periodo di dodici mesi, con tacito rinnovo.

Il professionista ha notificato all’ente decreto ingiuntivo per il credito vantato in forza della suddetta convenzione.

Nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo promosso dall’ente, non è stata sospesa la provvisoria esecuzione e il professionista ha avviato l’espropriazione presso terzi, oggi in corso.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 121/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 dicembre, hanno confermato che la dizione “sentenze esecutive” [lett. a), comma 1, art. 194] non richiede la definitività del giudicato e, quindi, ricomprende anche i provvedimenti giudiziari esecutivi per debiti pecuniari e, pertanto, i decreti ingiuntivi esecutivi.

 


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