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Lombardia, del. 26/2022 – Contributi a favore dei giovani


Il sindaco di un comune ha chiesto un parere in merito alla corretta imputazione in bilancio della spesa inerente un contributo a favore dei giovani.

In particolare, l’ente ha richiesto se la spesa vada imputata alla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), ovvero nella missione 6 (Politiche Giovanili, sport e tempo ibero), Programma 2 (giovani).

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 26/2022, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 febbraio 2022, hanno ricordato che l’allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011 definisce le missioni come “funzioni principali ed obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali” e i programmi come “aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni, e costituiscono per la spesa l’unità di approvazione del bilancio”.

La Corte dei Conti ha chiarito che la concessione di vantaggi economici a persone ed enti, pubblici e privati, senza che vi sia da parte di questi una controprestazione verso l’amministrazione, deve essere governata da norme programmatorie, ovvero un regolamento interno, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 12 della legge 241/1990 (cfr. Sez. contr. Lombardia, del.  282/2021/PAR; Sez. contr. Emilia Romagna del. 130/2021/PAR; Sez. contr. Lombardia, del. 146/2019/PAR; Sez. contr. Veneto, del. 260/2016/PAR; Sez. contr. Valle d’Aosta, del. 18/2013/PAR; nonché Cons. Stato, sez. VI, 29/07/2019, n. 5319 ).

Il citato art. 12 della legge 241/1990 riveste carattere di principio generale dell’ordinamento giuridico, e, in particolare della materia che governa tutti i contributi pubblici, la cui attribuzione deve essere almeno governata da norme programmatorie (Cons. Stato, sez. V, n. 7845/2019 e n.1552/2015; TAR, Genova, sez. II , n. 911/2020).

Inoltre, la natura di ente a fini generali, riconosciuta al Comune sulla scorta delle previsioni di cui all’art.118 Cost, ma anche dell’art.13 Tuel, quale espressione del principio di sussidiarietà cd. orizzontale, non deve indurre a ritenere come consentita qualunque forma di provvidenza alla collettività, in quanto la provvidenza erogata è preordinata al soddisfacimento di un interesse istituzionale che, pur implicandolo, trascende l’interesse dei destinatari, per intestarsi in capo alla collettività.

Pertanto, nei provvedimenti di attribuzione di benefici pubblici va puntualmente motivata e dimostrata la correlazione tra entità della sovvenzione e la finalità pubblica perseguita, oltre alla congruità della spesa, giacché la facoltà rimane “subordinata ai limiti imposti da disposizioni di legge dirette al contenimento della spesa pubblica ed alle prescrizioni richieste dai princìpi contabili per garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche” (cfr. Corte Conti, sez. contr. Lombardia, deliberazioni n.121/2015/PAR, nonché nn. 248/2014/PAR e 262/2012/PAR).

I magistrati contabili, infine, nella deliberazione in commento, hanno ricordato che l’emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica non giustificano, di per sé, qualunque intervento straordinario o provvidenza, onde scongiurare il rischio, peraltro, di indebito arricchimento, tenendo conto delle misure di intervento adottate da altri livelli di governo e, in particolare, dallo Stato.

 

Leggi la deliberazione

CC 26-2022 Lombardia

 

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