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Lombardia, deliberazione n. 248 – Contributo per patrimonio storico e artistico


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di concedere un contributo in conto capitale al fine di preservare l’integrità della chiesa parrocchiale, che necessita di urgenti interventi di manutenzione straordinaria.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 248/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 ottobre, hanno ribadito che se l’azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune (nel caso di specie, l’interesse alla conservazione del patrimonio storico e artistico) il finanziamento, “anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo” (sez. contr. Lombardia, del. 262/2012).

Tuttavia, l’ente locale dovrà adottare adeguate cautele, anche al fine di garantire l’applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione (cardini dell’attività amministrativa).

Nello specifico, il finanziamento concesso a privati deve essere tale da non incorrere nel divieto di spese per sponsorizzazioni previsto dall’articolo 6, comma 9, del d.l. 78/2010.

La spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza dell’ente pubblico, così da promuoverne l’immagine.

Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, riconducibili ai fini istituzionali dello stesso ente pubblico.

Infine, l’ente dovrà evidenziare nel provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e il percorso logico alla base dell’erogazione, nonché il rispetto dei criteri di imparzialità e predeterminazione dei criteri per l’attribuzione di contributi (art. 12 legge 241/1990).

In ogni caso, l’eventuale attribuzione deve risultare conforme al principio di congruità della spesa, presupponente una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell’ente locale.

 


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