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Lombardia, deliberazione n. 121 – Contributi a scuola paritaria gestita da fondazione privata


Un sindaco ha chiesto un parere in merito possibilità incrementare l’importo del contributo erogato alla Parrocchia, gestore della scuola dell’infanzia paritaria del territorio, senza incorrere nella situazione di ripiano delle perdite gestionali di un ente privato

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 121/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 marzo, hanno ribadito che non sussiste alcuno specifico obbligo di contribuzione a carico dello Stato e degli enti territoriali a favore di scuole istituite da privati anche quando abbiano ottenuto il riconoscimento della parità.

Il che non esclude tuttavia che tali enti, nell’esercizio della propria discrezionalità, possano decidere di corrispondere finanziamenti a soggetti privati, compresi quelli che gestiscono scuole paritarie, nella misura in cui questo sia ritenuto necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Se, infatti, l’azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune il finanziamento, “anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo” (Sez. contr. per la Lombardia, del. 262/2012).

In tale ipotesi non rilevano neppure gli specifici divieti fissati dall’articolo 6, comma 9, del d.l. 78/2010 (perché non si tratta di sponsorizzazione) e dall’articolo 4, comma 6, del d.l. 95/2012 (che vieta la contribuzione agli enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del codice civile che prestano servizi alle p.a., senza estendersi a quelli che forniscono servizi direttamente alla cittadinanza quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell’ente locale e dunque nell’interesse di quest’ultimo).

In ogni caso, l’intervento dell’ente non può tuttavia essere diretto a ripianare le perdite di un ente privato e in particolare, di una fondazione costituita nelle forme del codice civile.

 

 


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