Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Toscana, del. 96/2021 – Assunzioni a tempo determinato nelle province


Il Presidente di una Provincia ha chiesto un chiarimento in merito ai vincoli applicabili alle province per le assunzioni a tempo determinato e in particolare:

  • se per le assunzioni stagionali a tempo determinato di agenti di polizia locale, finanziate con i proventi ex art. 208, comma 5-bis C.d.S. sia applicabile, o meno, il tetto di spesa previsto dalle disposizioni di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e all’art. 1, comma 557 della legge 296/2006;
  • sulla corretta interpretazione dell’art. 33, comma 1-ter del d.l. 34/2019, in combinato disposto con l’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, che “parrebbe, prima facie, comportare una (non giustificata) disparità di trattamento tra le provincie e le altre categorie di enti locali”.

I magistrati contabili della Toscana, con la delibera 96/2021 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo in data 28 dicembre 2021, hanno preliminarmente richiamato alcune proprie precedenti pronunce (tra le quali, del. 185/2014 e 524/2015), ribadendo che le spese relative alle assunzioni stagionali finanziate con i proventi ex art. 208, comma 5-bis, del C.d.S., sono da intendersi escluse dal computo della spesa di personale ai fini dell’applicazione delle norme che pongono limiti a quest’ultima, in virtù della natura  non ordinaria delle poste in questione.

La Corte dei Conti, inoltre, ha chiarito che alle province si applica l’art. 33, comma 1-ter, secondo periodo, del d.l. 34/2019, il quale stabilisce che “le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”.

Tale ultima disposizione, secondo i magistrati contabili della Toscana, prevale sulla citata disposizione contenuta nell’art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010, in quanto norma specifica ratione personae, riferita esclusivamente alle province e non genericamente agli “enti locali”.

Pertanto, le province sono tenute per i contratti flessibili al rispetto della soglia del 50% della spesa sostenuta tali rapporti nel 2009, mentre tutti gli altri enti locali possono beneficiare dell’innalzamento del limite dal 50% al 100%.

Secondo la deliberazione in commento, infine, a nulla rileva l’evidente diversità di trattamento tra province ed altri enti locali, la cui “prospettata irragionevolezza (con conseguente violazione dell’art. 3 Cost.) si tradurrebbe, ove sussistente, nell’illegittimità costituzionale della disposizione, che questa Sezione non potrebbe né superare in via meramente interpretativa né rimettere al giudizio della Corte costituzionale.”

 

Leggi la deliberazione

CC 96-2021 Toscana

 

 

Si segnalano i nostri workshop in materia di gestione del personale:

Self, agenzia che da oltre 10 anni, lavora al fianco delle p.a. e degli enti partecipati, offre servizi di formazione, assistenza e supporto in materia. Chiedi un preventivo gratuito scrivendo a info@self-entilocali.it e/o telefonando allo 0571/418873.


Richiedi informazioni