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Abruzzo, del. 5/2021 – Incarico (non dirigenziale) ex art. 110 Tuel nei limiti del 20% (ex d.lgs. 81/2015)


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla selezione di personale non dirigenziale ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000.

In particolare, il Sindaco ha chiesto “se sia possibile ricorrere ad una selezione ai sensi dell’art. 110 comma 1 del TUEL, da destinare alla copertura della posizione di responsabile del servizio del settore tecnico”.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 5/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 gennaio 2021, hanno precisato che lo statuto di un ente può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione possa avvenire con incarichi di cui all’art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/2000 mediante contratti a tempo determinato.

La Corte dei Conti controllo della Regione Abruzzo ha ricordato quanto chiarito dai magistrati contabili della Lombardia, nella del. 508/2012, secondo cui “mentre il comma 1 – del citato articolo 110 del d.lgs. 267/2000 – riguarda l’ipotesi ordinaria e fisiologica di conferimenti di incarichi nell’ambito della dotazione organica, il comma 2 costituisce un peculiare strumento, calibrato sulle esigenze strutturali degli enti locali, in virtù della loro autonomia organizzativa, per reperire dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell’area direttiva al di fuori della dotazione organica”.

I magistrati contabili dell’Abruzzo hanno rammentato che l’art. 97 della Costituzione impone l’accesso negli organici della p.a. mediante concorso, nel rispetto del principio dell’imparzialità e trasparenza, come ribadito anche dalla Corte Costituzionale, nella sent. 104/2007.

Inoltre, nella deliberazione in commento, la Corte dei Conti ha ricordato che l’assunzione ex art. 110 del Tuel deve rispettare i precisi limiti disciplinati dall’articolo 36 del d.lgs. 165/2001, ad eccezione del limite massimo dei 36 mesi, in quanto assunzioni comunque fiduciarie e legate (al massimo) alla durata del mandato amministrativo del sindaco conferente l’incarico.

In merito a tali assunzioni, inoltre, appare utile ricordare che “per quanto riguarda la spesa di personale in posizioni di responsabile di uffici/servizi ovvero di altra specializzazione, si ricorda che in un primo tempo si era ritenuto applicabile il tetto di spesa fissato dall’art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010  per il personale a tempo determinato, come da conforme interpretazione della sezione delle autonomie della Corte dei conti ( si trattava del limite del 50% delle spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009  e nei comuni in regola  con gli obblighi di riduzione della spesa di personale , il 100% del medesimo anno di riferimento, sezione delle Autonomie del n. 110/2016). Successivamente il legislatore è intervenuto in senso contrario con espressa esclusione dell’applicabilità di detta norma ai sensi dell’art. 16 comma 1 quater del d.l. n.113/2016” (Corte dei Conti, sez. contr. Lazio, del. 85/2018)

Questo intervento normativo, unito all’eliminazione del parametro generale del rapporto tra spesa corrente dell’ente e spesa di personale complessiva, contenuto nell’art. 1 comma 557, lett. a), della legge 296/2006 “ ha implicitamente riportato il limite di spesa del personale a tempo determinato al parametro di riferimento della media della spesa complessiva di personale del triennio 2011-2013…” .Inoltre “ l’aggiornamento di anno in anno dei fabbisogni disposto dal d.lgs. n. 75/2017 determinerà per le amministrazioni pubbliche e per gli enti locali, l’obbligo di verifica delle sopravvenienze normative in tema di tetti di spesa e ridefinizione anche in base a questo parametro delle facoltà assunzionali di volta in volta consentite”.

Con la deliberazione in commento, i magistrati contabili hanno però ritenuto che tali incarichi ex art. 110 del Tuel siano assoggettati ai limiti numerici contenuti nell’art. 23 comma 1 del d.lgs. 81/2015 (20% del numero dei posti previsti in organico) e non nei limiti del 30%, limite espressamente previsto dalla citata disposizione del Tuel, che appare utile ricordare, è norma speciale che può essere modificata esclusivamente da espressa disposizione legislativa di pari grado.

Appare quindi alquanto curiosa, l’interpretazione fornita dai magistrati contabili della Regione Abruzzo, che distinguono tra incarichi dirigenziali e con assegnazione di funzioni dirigenziali, distinzione che non ha rilievo nell’articolato normativo della disposizione di cui si discute.

Leggi la Deliberazione

CC Sez. Controllo Abruzzo Del. n.5/2021

 


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