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Lombardia, deliberazione n. 508 – Vincoli assunzionali comuni piccole dimensioni


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, relativo al contenimento della spesa del personale assunto a tempo determinato o con altre forme flessibili.

In particolare, l’Ente, con popolazione superiore a 1.000 abitanti, ha chiesto se, a fronte di un contratto ex art. 110 TUEL in scadenza al 31 dicembre 2012, sia corretto, in alternativa:
– procedere con una assunzione a tempo indeterminato e parziale;

– ricorrere a contratto ex art. 110, comma 2, Tuel in deroga ai limiti posti dall’art. 9, comma 28, d.l. 78/2010.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 508/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 dicembre hanno chiarito che l’ipotesi dell’assunzione a tempo indeterminato e parziale è consentita purché avvenga nel rispetto dei limiti al turn over contemplati dal vigente art. 76, comma 7, d.l. 112/2008, ovvero entro il 40% della spesa per cessazioni intervenute nel precedente esercizio.

La stipulazione, invece, di un nuovo contratto ex art. 110, comma 2, Tuel è valutabile solo se compatibile con il limite posto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010.


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