Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta individuazione dei limiti assunzionali del personale apicale nei comuni privi di dirigenza.
L’ente in particolare ha chiesto se, per l’assunzione a tempo determinato di posizioni di alta specializzazione o di responsabile di uffici o servizi (funzioni organizzative), il Regolamento comunale debba definire un limite entro il massimale previsto per il personale dirigenziale dall’art. 110, comma 1, del Tuel (30% dei posti di dirigente in organico) o, comunque, se vi sia un tetto entro il quale dover quantificare la possibilità di assunzione.
I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 85/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 gennaio 2019, hanno ricordato che l’articolo 23 del d.lgs. 81/2015 (cd. Jobs act) fissa il tetto massimo percentuale di assunzione di personale a tempo determinato nel 20% del personale a tempo indeterminato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, salva diversa disposizione dei contratti collettivi, con possibile arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore allo 0,5.
Tale disciplina, pensata per il rapporto di lavoro privato, è applicabile anche al pubblico impiego, nella misura in cui risulti compatibile con la normativa specifica e con la natura pubblica del datore di lavoro.
L’articolo 36 del d.lgs. 165/2001, infatti, rinvia agli articoli 19 e ss. del Jobs act, richiedendo aggiuntivamente, per le assunzioni a tempo determinato nel pubblico, il presupposto delle “comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale” e interpretando il riferimento contenuto nel Jobs act ai contratti collettivi come richiamo alla contrattazione collettiva nazionale con l’ARAN (art. 36, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. 165/2001).
Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lazio del. n. 85 -18