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Le nuove misure anti- contagio: il DPCM 3 novembre


r)  le  istituzioni  scolastiche  secondarie  di  secondo   grado dovranno adottare   forme   flessibili   nell’organizzazione    dell’attività didattica, in modo che il 100  per  cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva  la  possibilità di  svolgere  attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in  ragione  di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni  con  disabilità  e  con  bisogni  educativi speciali,  garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica  ed  educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di  istruzione  e  per  i servizi educativi per l’infanzia continuerà a  svolgersi  in  presenza, con  uso  obbligatorio  di  dispositivi  di  protezione   delle   vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni  e per i soggetti con patologie o disabilità  incompatibili  con  l’usodella mascherina. I corsi di formazione pubblici  e  privati  potranno svolgersi soltanto con modalità a distanza. Sono consentiti in  presenza i corsi di formazione  specifica  in  medicina  generale  nonché  le attività  didattico-formative  degli  Istituti  di  formazione   dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica  e le attività dei tirocinanti delle  professioni  sanitarie  e  medica potranno proseguire anche in modalità non  in  presenza.Sono consentiti gli  esami  di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i corsi  di  formazione  da  effettuarsi  in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano  rispettate  le misure di cui al «Documento  tecnico  sulla  possibile  rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.Le   riunioni   degli   organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni  ordinee grado potranno essere svolte  soltanto  con  modalità a  distanza.  Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avverrà secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di  segretezza e libertà nella  partecipazione  alle  elezioni.  Gli  enti  gestori provvederanno ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli  adempimentiamministrativi  e  contabili  concernenti  i  servizi  educativi  per l’infanzia. L’ente proprietario dell’immobile  potrà  autorizzare,  in raccordo  con  le  istituzioni   scolastiche,   l’ente   gestore   ad utilizzarne gli  spazi  per  l’organizzazione  e  lo  svolgimento  di attività ludiche,  ricreative  ed  educative,  non  scolastiche  ne’ formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle  istituzioni scolastiche  medesime;

s) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine e grado,  fatte  salve  le  attività inerenti  i  percorsi  per  le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività  di tirocinio  da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il  rispetto  delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;

t) le Università dovranno predisporre, in  base   all’andamento   del   quadro epidemiologico, piani  di  organizzazione  della  didattica  e  delle attività curriculari che tengono conto delle  esigenze  formative  e dell’evoluzione   del   quadro   pandemico   territoriale   e   delle corrispondenti  esigenze  di  sicurezza   sanitaria.   Le   attività formative e curricolari si dovranno svolgere a distanza; potranno svolgersi  in presenza le sole attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo  anno  dei  corsi  di  studio  nonché  quelle  dei laboratori;

z) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive  e  scritte delle procedure concorsuali  pubbliche  e  private  e  di  quelle  di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione  dei  casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente  su basi  curriculari  ovvero  in  modalità   telematica,   nonché   ad esclusione dei concorsi  per  il  personale  del  servizio  sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti,  gli  esami  di  Stato  e  di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e  di quelli per il  personale  della  protezione  civile,  ferma  restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla  direttiva  del  Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25  febbraio  2020  e  degli ulteriori  aggiornamenti.
Resta  ferma  la   possibilità  per   le commissioni di procedere alla  correzione  delle  prove  scritte  con collegamento da remoto;

aa) le  amministrazioni  di  appartenenza  possono  rideterminare  le  modalità didattiche  ed organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere universitario del personale  delle  Forze  di  polizia,  delle  Forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei  Vigili  del  fuoco,  prevedendo  anche  il ricorso ad attività didattiche ed esami  a  distanza  e  l’eventuale soppressione  di  prove  non  ancora  svoltesi,  ferma  restando   la validità delle  prove  di  esame  già sostenute  ai  fini   dellaformazione della graduatoria finale del corso;

bb) i periodi di assenza dai corsi  di  formazione  di  cui  allalettera  aa) non concorreranno al raggiungimento del limite di  assenze  il cui  superamento  comporta  il  rinvio,  l’ammissione   al   recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi;

cc)  è  vietato agli  accompagnatori  dei  pazienti   di permanere  nelle  sale  di  attesa  dei  dipartimenti   emergenze   e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

dd) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di  ospitalità e  lungo  degenza,  residenze  sanitarie  assistite  (RSA),  hospice, strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani, autosufficienti e non,  è  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta  ad  adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

ee) le articolazioni territoriali del  Servizio  sanitario  nazionale  dovranno assicurare  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  saranno  posti  in condizione di isolamento dagli altri detenuti;


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