E’ stato pubblicato in G.U. n. 275/2020 il nuovo DPCM del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in vigore dal 6 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020.
All’art.1, è stabilito che sull’intero territorio nazionale si dovranno applicare le seguentimisure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante;
b) l’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. E’ consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 al presente decreto;
c) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è invece consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 al presente decreto in commento;
d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
g) sono sospesi gli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nell’apposita dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, e verificato dal vettore;
i) è consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore;
l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
n) restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivicomprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si dovranno svolgere nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.Nelle pubbliche amministrazioni le riunioni si dovranno svolgere in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
p) l’accesso ai luoghi di culto dovrà avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro dialmeno un metro;
q) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;