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Le nuove misure anti- contagio: il DPCM 3 novembre


E’ stato pubblicato in G.U. n. 275/2020 il nuovo DPCM del 3 novembre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in vigore dal 6 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020.

All’art.1, è stabilito che sull’intero territorio nazionale si  dovranno applicare  le  seguentimisure:

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio e contattare il proprio medico curante;

b) l’accesso ai parchi, alle  ville  e  ai  giardini pubblici  è condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di assembramento nonché al rispetto  della  distanza  di sicurezza interpersonale di almeno un metro.  E’ consentito  l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all’interno  di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attività  ludica  o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 al presente decreto;

c)  sono  sospese  le  attività  dei  parchi   tematici   e   di divertimento; è invece consentito l’accesso di bambini e ragazzi  a  luoghi destinati  allo  svolgimento  di  attività  ludiche,  ricreative  ed educative, anche non  formali,  al  chiuso  o  all’aria  aperta,  con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia  e  con  obbligo  di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in  conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia  di cui all’allegato 8 al presente decreto in commento;

d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove accessibili,  purché  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni  altra  attività  salvo    non  sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) sono consentiti  soltanto  gli  eventi  e  le  competizioni  – riconosciuti di interesse nazionale con  provvedimento  del  Comitato olimpico  nazionale  italiano  (CONI)   e   del   Comitato   italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali  e  di  squadra organizzati  dalle   rispettive   federazioni   sportive   nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero  da organismi sportivi internazionali, all’interno di  impianti  sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero  all’aperto  senza  la  presenza  di pubblico.

f)  sono  sospese  le  attività  di  palestre,  piscine,  centri natatori, centri  benessere,  centri  termali,  fatta  eccezione  per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di assistenza e per le attività riabilitative o  terapeutiche,  nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

g) sono sospesi gli  sport   di   contatto,   come   individuati   con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport; sono altresì sospese l’attività  sportiva  dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa  di  avviamento  relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le  competizioni  e  le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi  carattere ludico-amatoriale;

h)  al  fine  di  consentire  il   regolare   svolgimento   delle competizioni sportive di  cui  alla  lettera  e),  che  prevedono  la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari  di  gara,  e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in  Italia è vietato o per i quali è prevista la  quarantena,  questi  ultimi, prima dell’ingresso  in  Italia,  devono  avere  effettuato  un  test molecolare o antigenico per verificare lo stato  di  salute,  il  cui esito deve essere indicato nell’apposita dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, e verificato dal vettore;

i) è  consentito lo svolgimento delle manifestazioni  pubbliche   soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore;

l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno  di  locali  adibiti  ad attività differente;

m) sono  sospesi  gli  spettacoli  aperti  al  pubblico  in  sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e  in  altri  spazi anche all’aperto;

n) restano sospese le attività  che  abbiano  luogo  in sale da ballo e discoteche  e  locali  assimilati,  all’aperto  o  al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto,  ivicomprese quelle conseguenti alle cerimonie civili  e  religiose.  Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato  di  non ricevere persone diverse  dai  conviventi,  salvo  che  per  esigenze lavorative o situazioni di necessità  e  urgenza.  Sono  vietate  le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli  altri  eventi,  ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a  distanza;  tutte le cerimonie pubbliche si dovranno svolgere  nel  rispetto  dei  protocolli  e linee guida vigenti e  in  assenza  di  pubblico.Nelle pubbliche amministrazioni le riunioni  si  dovranno svolgere  in  modalità  a distanza, salvo la sussistenza di  motivate  ragioni;  è  fortemente raccomandato svolgere  anche  le  riunioni  private  in  modalità a distanza;

p) l’accesso ai luoghi di culto dovrà avvenire con misure  organizzative tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra  loro  dialmeno un metro;

q) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei  e  degli  altri  istituti  e  luoghi  della  cultura;


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