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Le nuove misure anti- contagio: il DPCM 3 novembre


ff)  le  attività  commerciali  al  dettaglio  si  potranno svolgere   a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale  di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare  all’interno  dei  locali  più  del  temponecessario  all’acquisto  dei  beni.   Le  suddette  attività  dovranno  svolgersi nel rispetto dei contenuti  di  protocolli  o  linee  guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di riferimento o in ambiti analoghi,  adottati  dalle  Regioni  o  dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel  rispetto  dei principi contenuti nei protocolli o nelle  linee  guida  nazionali  e comunque in coerenza  con  i  criteri  di  cui  all’allegato  10 al presente decreto.  Nelle giornate festive e  prefestive  sono  chiusi  gli  esercizi commerciali  presenti  all’interno  dei  centri  commerciali  e   dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi  sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

gg) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui  bar,  pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite  dalle  ore  5.00 fino alle ore 18.00; il  consumo  al  tavolo  è  consentito  per  un massimo  di  quattro  persone,  salvo  che  siano  tutti conviventi. Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti  al  pubblico;  resta  consentita  senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre  strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi  alloggiati.E’ sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio  nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino  alle  ore  22,00  la ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o nelle adiacenze.  Sono consentite le  attività  delle  mense  e  del  catering  continuativo  su  base contrattuale,   che   garantiscono   la   distanza    di    sicurezza interpersonale di almeno un metro;

hh) restano  aperti gli esercizi di  somministrazione  di alimenti e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento carburante situate  lungo  le  autostrade,  negli  ospedali  e  negliaeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il  rispetto  della distanza interpersonale di almeno un metro;

ii) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a  condizione  che  le  Regioni  e  le  Province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello  svolgimento  delle suddette attività con l’andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;

ll)   restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi nonché   l’attività   del   settore   agricolo,    zootecnico    di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi;

mm) a bordo  dei  mezzi  pubblici  del  trasporto  locale  e  del trasporto  ferroviario  regionale,  con  esclusione   del   trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per  cento.Il  Presidente della Regione dovrà disporre la programmazione del  servizio  erogato  dalleaziende  del  trasporto  pubblico  locale,  anche   non   di   linea, finalizzata  alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei  servizi  in relazione  agli   interventi   sanitari   necessari   per   contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione dovrà,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  potrà disporre, al fine di contenere  l’emergenza  sanitaria  da  COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  ancheinternazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori e agli armatori;

nn) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al  proprio  domicilio  o  in  modalità a distanza;

2) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;

3) siano assunti protocolli di sicurezza  anti-contagio,  fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle  vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;

4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali;

oo) sono chiusi  gli  impianti  nei  comprensori  sciistici;  gli stessi  potranno  essere  utilizzati   solo   da   parte   di   atleti professionisti  e  non  professionisti,  riconosciuti  di   interesse nazionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive  federazioni per  permettere  la  preparazione  finalizzata  allo  svolgimento  di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento  di tali competizioni.

pp) le attività delle  strutture  ricettive  saranno  esercitate  a condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 al presente decreto, tenuto conto  delle  diverse  tipologie  di  strutture  ricettive.


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