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DPCM 24 ottobre 2020: le nuove misure anti – contagio da COVID-19


E’ stato pubblicato in G.U. n. 265/2020 il DPCM del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in vigore dal 26 ottobre 2020 fino al 24 novembre 2020.

L’art. 3 concernente lemisure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale” ha disposto che sull’intero  territorio  nazionale  si  dovranno applicare  le seguenti misure:

a) il personale sanitario si atterrà alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle  singole  strutture  provvederanno ad  applicare  le indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti fornite dal Ministero della salute;

b) al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, gli operatori sanitari del Dipartimento  di  prevenzione  della  azienda  sanitaria  locale, sono obbligati, accedendo al sistema centrale di Immuni, a caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività;

c) è raccomandata l’applicazione delle  misure  di  prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 19 al presente decreto;

d) nei servizi educativi  per  l’infanzia  di  cui  al  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, nelle  università,  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche amministrazioni, dovranno essere esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 19 al presente decreto in commento;

e) i sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  devono promuovere  la diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico sanitarie  di  cui  all’allegato  19 al presente decreto  anche   presso   gli   esercizi commerciali;

f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti  i locali aperti al pubblico, dovranno essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

g) le aziende di trasporto pubblico anche  a  lunga  percorrenza devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.

Nel  predisporre,  anche  attraverso  l’adozione  di   appositi protocolli,  le  misure  necessarie  a   garantire   la   progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti,  le  pubbliche  amministrazioni devono assicurare il rispetto  delle  prescrizioni  vigenti  in  materia  di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

Nelle pubbliche amministrazioni  è incentivato  il lavoro agile con le modalità stabilite da uno  o  più  decreti  del Ministro  della  pubblica  amministrazione,  garantendo   almeno   la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1,  del  decreto-legge  19 maggio 2020, n. 34.

Le pubbliche  amministrazioni  devono disporre  una  differenziazione dell’orario di ingresso  del  personale,  fatto  salvo  il  personale sanitario e socio sanitario, nonché quello  impegnato  in  attività connessa  all’emergenza  o  in  servizi   pubblici   essenziali.

E’ raccomandata  la  differenziazione  dell’orario   di   ingresso   del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

E’ fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di  lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai  sensi  dell’articolo 90  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  nonché  di  quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati  12  e  13  al  presente decreto.

L’art. 4,  in materia di “limitazioni agli spostamenti da e per l’estero “ ha disposto che sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori  di  cui all’elenco  E  dell’allegato  20,  l’ingresso  e  il   transito   nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o  soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco e  nei  quattordici giorni  antecedenti,  nonché  gli  spostamenti  verso  gli  Stati  e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20, salvo  che  ricorrano uno o più dei seguenti motivi:

a) esigenze lavorative;

b) assoluta urgenza;

c) esigenze di salute;

d) esigenze di studio;

e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

f) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di Stati membri dell’Unione europea,  di  Stati  parte  dell’accordo  di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e  Irlanda  del  nord,  di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica  di  San  Marino,dello Stato della Citta’ del Vaticano;

g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle persone fisiche di  circolare  e  di  soggiornare liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri;

h) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai  sensi  della  direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche’ di cittadini di  Stati  terzi  che  derivano  il  diritto  di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;

i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle persone fisiche  di  circolare  e  di  soggiornare liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri;

Saranno vietati l’ingresso e il transito nel  territorio  nazionale alle persone  che  hanno  transitato  o  soggiornato  negli  Stati  e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi:

– persone con residenza anagrafica in Italia da data anteriore  a  quella  indicata nell’elenco F dell’allegato 20 con obbligo di presentare  al  vettore all’atto dell’imbarco e a  chiunque  sia  deputato  ad  effettuare  i controlli  un’attestazione  di  essersi  sottoposti,  nelle  72   ore antecedenti  all’ingresso  nel  territorio  nazionale,  a   un   test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e  risultato negativo;

– equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;

– funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione  europea o di organizzazioni  internazionali,  agenti  diplomatici,  personale amministrativo e tecnico delle missioni  diplomatiche,  funzionari  e impiegati consolari, personale militare e  delle  forze  di  polizia,italiane e straniere, personale del Sistema di  informazione  per  la sicurezza della Repubblica e dei  vigili  del  fuoco,  nell’esercizio delle loro funzioni. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio  nazionale  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma   3,   del decreto-legge n. 33 del 2020,  nonché le  limitazioni  disposte  in relazione alla provenienza da specifici Stati e  territori  ai  sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.


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