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DPCM 24 ottobre 2020: le nuove misure anti – contagio da COVID-19


A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  le disposizioni  precedenti non si applicano:

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui  all’elenco A dell’allegato 20;

d) agli ingressi  per  motivi  di  lavoro  regolati  da  speciali protocolli  di  sicurezza,  approvati  dalla   competente   autorità sanitaria;

e)  agli  ingressi  per  ragioni  non  differibili,  inclusa   la partecipazione a manifestazioni sportive  e  fieristiche  di  livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero  della  salute  e con obbligo di  presentare  al  vettore  all’atto  dell’imbarco  e  a chiunque sia deputato ad effettuare i  controlli  un’attestazione  di essersi  sottoposti,  nelle  72  ore  antecedenti  all’ingresso   nel territorio nazionale, a un test molecolare o  antigenico,  effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non  ci siano stati  soggiorni  o  transiti  in  uno  o  più  Paesi  nei  quattordici  giorni  antecedenti all’ingresso  in  Italia, le disposizioni precedenti  non  si applicano:

a) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non  superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di  lavoro,  salute  o  assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto  termine,  di  lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

b)  a  chiunque  transita,  con  mezzo  privato,  nel  territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con  l’obbligo,  allo scadere di detto termine, di lasciare  immediatamente  il  territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario

c) ai cittadini e ai residenti di uno  Stato  membro  dell’Unione europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20 che fanno  ingresso  in  Italia  per  comprovati motivi  di  lavoro,  salvo  che  nei  quattordici  giorni   anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C;

d) al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie;

e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

f)  al  personale  di  imprese  ed  enti  aventi  sede  legale  o secondaria  in  Italia  per  spostamenti  all’estero  per  comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati,  dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e  delle forze di polizia, italiane e straniere, al personale del  Sistema  di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;

h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di  un  corso  di studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la settimana.

L’art. 7,  in materia di  “obblighi dei vettori e degli armatori “, ha disposto che i vettori e gli armatori sono tenuti a:

a) acquisire e verificare prima dell’imbarco la dichiarazione ai sensi di legge;

b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri;

c) vietare l’imbarco a chi manifesta uno stato febbrile,  nonchè nel caso in cui la dichiarazione di  cui  alla  lettera  a)  non  sia completa;

d) adottare  le  misure  organizzative  che,  in  conformità  al «Protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della  logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui  all’allegato  14, nonché alle  «Linee  guida  per  l’informazione  agli  utenti  e  le modalita’ organizzative per  il  contenimento  della  diffusione  del COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di  cui  all’allegato  15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;

e) fare utilizzare all’equipaggio e  ai  passeggeri  i  mezzi  di protezione individuali e a indicare le  situazioni  nelle  quali  gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;

f) dotare, al momento dell’imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei mezzi di protezione individuale.

In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in  presenza  di esigenze di protezione dei  cittadini  all’estero  e  di  adempimento degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20 aprile  2015, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle disposizioni del presente articolo.

L’art. 8, in materia di “disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera”, ha disposto che i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo  nel  rispetto  delle  specifiche linee guida di cui all’allegato 17, validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2  dell’ordinanza  3 febbraio 2020, n. 630, del Capo  del  Dipartimento  della  protezione civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020. I servizi di crociera possono essere fruiti da  coloro  che  non siano  sottoposti  ovvero  obbligati  al  rispetto   di   misure   di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e  che  non  abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed  F  dell’allegato 20.

Ai fini dell’autorizzazione  allo  svolgimento  della  crociera, prima della partenza della nave, il Comandante presenta all’Autorità marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:

a) l’avvenuta predisposizione di tutte le  misure  necessarie  al rispetto delle linee guida di cui sopra;

b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera,  con le relative date di arrivo/partenza;

c) la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati  nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma.

E’ consentito alle navi di  bandiera  estera  impiegate  in  servizi  di crociera l’ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste  ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A, B e C dell’allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati  non abbiano soggiornato o transitato  nei  quattordici  giorni  anteriori all’ingresso nel porto italiano in Stati  o  territori  di  cui  agli elenchi D, E ed F dell’allegato 20, nonchè previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1.

Gli scali sono consentiti solo negli Stati e  territori  di  cui agli elenchi A, B e C dell’allegato 20 e sono vietate  le  escursioni libere, per le quali i servizi della crociera  non  possono  adottare specifiche misure di prevenzione dal contagio.

L’art. 11 , in materia di “esecuzione e monitoraggio delle misure” ha disposto  che  il   prefetto    territorialmente    competente,  informando preventivamente il Ministro dell’interno, dovrà assicurare l’esecuzione delle misure di cui al  presente  decreto,  nonché monitorare  l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni  competenti.

Il prefetto si potrà avvalere delle Forze di polizia, con il possibile  concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’Ispettorato nazionale  del  lavoro  e  del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché,  ove  occorra, delle  Forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e  della  Provincia autonoma interessata.

Leggi il DPCM

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020


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