Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

DPCM 24 ottobre 2020: le nuove misure anti – contagio da COVID-19


L’art. 5, in materia di “obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso  nel  territorio nazionale dall’estero”, ha disposto che, fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in  Italia, chiunque fa ingresso per  qualsiasi  durata nel territorio nazionale da Stati o  territori  esteri  di  cui  agli elenchi B, C, D, E ed F dell’allegato 20 è tenuto  a  consegnare  al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a  effettuare controlli una dichiarazione,   tale   da consentire le verifiche, di:

a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia;

b) nel caso  di  soggiorno  o  transito  nei  quattordici  giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più Stati e  territori  di cui agli elenchi D, E e F dell’allegato 20:

1) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in  Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria  e  isolamento fiduciario;

2)  mezzo  di  trasporto  privato  che  verra’  utilizzato  per raggiungere un luogo ovvero,  esclusivamente  in caso di  ingresso  in  Italia  mediante  trasporto  aereo  di  linea, ulteriore mezzo aereo di linea  di  cui  si  prevede  l’utilizzo  per raggiungere  la  località  di  destinazione  finale  e   il   codice identificativo del titolo di viaggio;

3) recapito telefonico anche  mobile  presso  cui  ricevere  le comunicazioni durante l’intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e isolamento fiduciario.

Nei casi espressamente previsti dal  presente  decreto in commento e  negli altri casi  in  cui  ciò  sia  prescritto  dall’autorità  sanitaria nell’ambito  dei  protocolli  di  sicurezza  previsti  dal   presente decreto,  è obbligatorio presentare  al   vettore   all’atto dell’imbarco e a chiunque sia  deputato  ad  effettuare  i  controlli un’attestazione di  essersi  sottoposti,  nelle  72  ore  antecedenti all’ingresso nel  territorio  nazionale,  ad  un  test  molecolare  o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.  Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei  quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati  o  territori  di cui  agli  elenchi  C,  D,  E  ed  F  dell’allegato  20,   anche   se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il  proprio ingresso nel territorio  nazionale  al  Dipartimento  di  prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta l’obbligo per  chiunque  di  segnalare  tale   situazione   con   tempestività all’Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

L’Art. 6,  in materia di “sorveglianza  sanitaria  e  isolamento  fiduciario  e   obblighi   di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero” ha disposto che le persone che hanno soggiornato o transitato,  nei  quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati  o  territori  di cui agli elenchi D, E ed F dell’allegato 20, anche se  asintomatiche, si dovranno attenere ai seguenti obblighi:

a) compiere il percorso dal  luogo  di  ingresso  nel  territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo  di  linea  utilizzato  per fare ingresso in Italia  all’abitazione  o  alla  dimora  dove  sara’ svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e  isolamento  fiduciario esclusivamente con il mezzo privato, fatto salvo il caso di transito  aeroportuale;

b) sottoposizione alla sorveglianza sanitaria  e  all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora;

In  caso  di  ingresso  nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, è consentitoproseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso  la destinazione finale, a condizione di non allontanarsi  dalle  aree specificamente destinate all’interno delle aerostazioni

Nell’ipotesi di cui dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o  dal  luogo  di  sbarco  dal  mezzo  di  linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sarà possibile  raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l’abitazione o  la dimora,  indicata  come  luogo  di  effettuazione  del   periodo   di sorveglianza sanitaria e di  isolamento  fiduciario,  fermo  restando l’accertamento  da  parte  dell’Autorità   giudiziaria   in   ordine all’eventuale falsita’ della dichiarazione resa all’atto dell’imbarco, l’Autorità  sanitaria competente per territorio informerà immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della  protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  determiner  le modalità e il  luogo  dove  svolgere  la  sorveglianza  sanitaria  e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo  delle  persone sottoposte alla predetta misura. In caso  di  insorgenza  di  sintomi COVID-19, i soggetti di cui sopra sono  obbligati  a segnalare tale situazione con tempestivita’ all’Autorità sanitaria.

L’operatore di sanita’ pubblica e i servizi di sanità  pubblica territorialmente   competenti   dovranno provvedere   sulla    base    delle comunicazioni di cui al presente articolo,  alla  prescrizione  della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattare telefonicamente e assumere  informazioni,  il  più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) avviare la sorveglianza sanitaria e  l’isolamento  fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra  di  libera  scelta  da  cui  il  soggetto  è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione  ai  fini  INPS;

c) in caso di necessità  di  certificazione  ai  fini  INPS  per l’assenza dal lavoro,  si  procederà  a  rilasciare  una  dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per motivi  di  sanità   pubblica   è   stato   posto   in   quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;

d) accertare l’assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del soggetto da  porre  in  isolamento,  nonché  degli  altri  eventuali conviventi;

e) informare la persona circa i sintomi,  le  caratteristiche  di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di comparsa di sintomi;

f) informare la  persona  circa  la  necessità  di  misurare  la temperatura corporea due volte al giorno, nonché di mantenere:

1) lo stato di isolamento per  quattordici  giorni  dall’ultima esposizione;

2) il divieto di contatti sociali;

3) il divieto di spostamenti e viaggi;

4) l’obbligo di rimanere  raggiungibile  per  le  attività  di sorveglianza;

g) in caso di comparsa di  sintomi  la  persona  in  sorveglianza deve:

1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di sanità pubblica;

2) indossare una mascherina  chirurgica  e  allontanarsi  dagli altri conviventi;

3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in ospedale, ove necessario;

h)  l’operatore  di  sanità  pubblica  provvede   a   contattare quotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la persona in sorveglianza.

Nel  caso  di  soggiorno  o  transito  nei  quattordici  giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più Stati e  territori  di cui all’elenco C dell’allegato 20, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e  a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione  di essersi  sottoposti,  nelle  72  ore  antecedenti  all’ingresso   nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,  effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o  antigenico,  da effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell’arrivo   in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero  entro  48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di  riferimento;  in  attesa  di  sottoporsi  al  test  presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono  sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.


Richiedi informazioni