In materia di interventi urgenti per l’avvio e il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, la legge di conversione ha aggiunto l’art. 32 bis al d.l. 104/2020, il quale dispone che, al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, è stato istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020 e a 6 milioni di euro per l’anno 2021, le cui risorse sono destinate a favore degli enti locali, ivi inclusi gli enti in dissesto, in piano di riequilibriofinanziario pluriennale o in attesa di approvazione di piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per le finalità di acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche di cui all’articolo 32, comma 2, lettera a), del presente decreto, prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e per noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.
Per le medesime finalità sopra riportate, in aggiunta alle misure per l’edilizia scolastica, adottate ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del presente decreto, il Ministero dell’istruzione destinerà un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento e all’adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Ai relativi oneri si provvederà a valere sulle risorse previste dall’articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Alle medesime finalità il Ministero dell’istruzione destinerà ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio, in conto residui, ai sensi del medesimo articolo 58-octies del decreto-legge n. 124 del 2019. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui sopra.
Nell’ambito dei patti educativi di territorio stipulati ai sensi del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni delSistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, contenuto nel decreto del Ministro dell’istruzione del 26 giugno 2020, le istituzioni scolastiche singole o in rete potranno stipulare protocolli d’intesa con gli enti locali volti a regolamentare il funzionamento delle attività previste nei patti stessi.
L’ente locale, nei limiti delle risorse iscritte a legislazione vigente nel proprio bilancio, potrà affiancare la scuola per gli aspetti organizzativi, di responsabilità e di copertura assicurativa, purché le attività svolte nelle scuole siano conformi al documento di valutazione dei rischi vigente nell’istituto.
La legge di conversione ha altresì aggiunto:
– l’art. 34 bis, in materia di operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali, il quale ha disposto che è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020.
Al relativo onere, pari a 39 milioni di euro per l’anno 2020, si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall’articolo 34, comma 1, del presente decreto, per le finalità indicate. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui sopra;
-all’art. 39 il comma 1 bis, in materia di Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, il quale dispone che, al fine di consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, le risorse di cui
al comma 1 del citato articolo, nonché quelle attribuite dal decreto del Ministero dell’interno 24 luglio 2020, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, potranno essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni di euro, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune potrà destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019;
-l’art. 48 bis, in materia di servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni, il quale dispone che per l’anno scolastico 2020/2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonché per l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, fermi restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell’equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computerà ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
– all’art. 53 il comma 10 bis, in materia di sostegno agli enti in deficit strutturale, il quale dispone che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, agli enti locali strutturalmente deficitari di cui all’articolo 242 del d.lgs. 267/2000, che per l’esercizio finanziario 2020 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall’articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo, non si applicherà la sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.
Infine, la legge di conversione ha aggiunto il comma 1 bis all’art. 54 del decreto legge 104/2020, in materia di termine per gli equilibri degli enti locali, il quale prevede che il termine di cui all’articolo 264, comma 2, del d.lgs. 267/2000 è fissato al 30 novembre 2020.
Leggi la legge di conversione e l’Allegato 1
LEGGE DI CONVERSIONE 13 ottobre 2020
ALLEGATO 1 – LEGGE 13 ottobre 2020