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Decreto Agosto: le modifiche dopo la conversione in legge


In materia di interventi urgenti per l’avvio e il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, la legge di conversione ha aggiunto l’art. 32 bis al d.l. 104/2020, il quale dispone che, al  fine   di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire  il corretto  e  regolare  avvio  e  il  regolare  svolgimento  dell’anno scolastico 2020/2021, è stato  istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione con una dotazione pari a 3  milioni  di euro per l’anno 2020 e a 6  milioni  di  euro  per  l’anno  2021, le cui   risorse sono destinate a favore  degli  enti locali, ivi inclusi gli enti in dissesto, in  piano  di  riequilibriofinanziario pluriennale o in  attesa  di  approvazione  di  piano  di riequilibrio  finanziario  pluriennale,  per  le  finalità  di acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche di  cui all’articolo  32,  comma  2,  lettera  a),  del   presente   decreto, prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di  conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e per  noleggio  di  strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno stabiliti i criteri e le modalità  di riparto del fondo di cui al primo periodo.

Per le medesime finalità sopra riportate,  in  aggiunta alle  misure   per   l’edilizia   scolastica,   adottate   ai   sensi dell’articolo  32,  comma  2,  del  presente  decreto,  il  Ministero dell’istruzione destinerà un importo pari a  10  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli  enti  locali  per  la realizzazione   di   interventi   strutturali   o   di   manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento e  all’adattamento  a  fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti  in  locazione. Ai relativi  oneri  si  provvederà  a  valere  sulle  risorse  previste dall’articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157.

Alle  medesime  finalità  il   Ministero   dell’istruzione   destinerà ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio, in conto residui,  ai  sensi  del  medesimo  articolo  58-octies  del decreto-legge  n.  124   del   2019.   Con   decreto   del   Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro  dell’economia  e  delle finanze, saranno stabiliti i criteri e le  modalità  di  riparto  delle risorse di cui sopra.

Nell’ambito dei patti educativi di territorio  stipulati  ai sensi  del  Documento   per   la   pianificazione   delle   attività scolastiche, educative  e  formative  in  tutte  le  istituzioni  delSistema nazionale di  istruzione  per  l’anno  scolastico  2020/2021, contenuto nel decreto del  Ministro  dell’istruzione  del  26  giugno 2020, le istituzioni scolastiche singole o in rete potranno  stipulare protocolli d’intesa con gli enti  locali  volti  a  regolamentare  il funzionamento delle  attività  previste  nei  patti  stessi.

L’ente locale, nei limiti delle risorse iscritte a legislazione vigente  nel proprio  bilancio,  potrà  affiancare  la  scuola  per   gli   aspetti organizzativi,  di  responsabilità  e  di  copertura   assicurativa, purché le attività svolte nelle scuole siano conformi al  documento di valutazione dei rischi vigente nell’istituto.

La legge di conversione ha altresì aggiunto:

– l’art. 34 bis, in materia di operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali, il quale ha disposto che è stato istituito nello stato di previsione  del  Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 39  milioni  di  euro  per l’anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali  sedi di seggio elettorale in occasione delle  consultazioni  elettorali  e referendarie del mese di settembre 2020.

Al relativo onere, pari a 39 milioni di euro per l’anno 2020, si provvederà mediante  corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  come incrementato dall’articolo 34, comma 1, del presente decreto, per  le finalità  indicate.  Con  decreto  del  Ministro  dell’interno,   di concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,   saranno stabiliti i criteri e le modalità di riparto del  fondo  di  cui  sopra;

-all’art. 39 il comma 1 bis, in materia di Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, il quale dispone che, al fine di consentire  l’erogazione  dei  servizi  di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  e al  decreto-legge  16   maggio   2020,   n.   33,   le risorse  di  cui

al comma 1 del citato articolo, nonché quelle  attribuite  dal  decreto  del  Ministero dell’interno 24 luglio 2020, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, potranno  essere  utilizzate  dai comuni, nel limite  complessivo  di  150  milioni  di  euro,  per  il finanziamento di servizi di trasporto scolastico  aggiuntivi.  A  tal fine, ciascun  comune  potrà  destinare  nel  2020  per  il  trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019;

-l’art. 48 bis, in materia di servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni, il quale dispone che per l’anno  scolastico  2020/2021,  in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in  forma  associata,  nonché per l’attuazione delle  misure  finalizzate  alla  prevenzione  e  al contenimento  dell’epidemia  da  COVID-19,  la  maggiore   spesa   di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  del  personale  educativo, scolastico e ausiliario  impiegato  dai  comuni  e  dalle  unioni  di comuni, fermi restando la sostenibilità finanziaria della  stessa  e il rispetto dell’equilibrio di bilancio  degli  enti  asseverato  dai revisori  dei  conti,  non  si  computerà  ai  fini  delle  limitazioni finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

– all’art. 53 il comma 10 bis, in materia di sostegno agli enti in deficit strutturale, il quale dispone che, in considerazione della situazione straordinaria  di emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione  dell’epidemia  da COVID-19,  agli  enti  locali  strutturalmente  deficitari  di cui  all’articolo 242 del d.lgs. 267/2000,  che  per  l’esercizio  finanziario  2020  non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni  servizi prevista dall’articolo 243,  comma  2,  lettere  a),  b)  e  c),  del medesimo decreto legislativo, non si applicherà la sanzione  di  cui  al comma 5 del medesimo articolo 243.

Infine, la legge di conversione ha aggiunto il comma 1 bis all’art. 54 del decreto legge 104/2020, in materia di termine per gli equilibri degli enti locali, il quale prevede che il termine  di  cui  all’articolo  264,  comma  2,  del d.lgs. 267/2000 è fissato al 30 novembre 2020.

Leggi la legge di conversione e l’Allegato 1

LEGGE DI CONVERSIONE 13 ottobre 2020

ALLEGATO 1 – LEGGE 13 ottobre 2020

 


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