e) la possibilità di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni.
Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, restano invece ferme le disposizioni per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162.
Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed alla sua attuazione si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La legge di conversione ha aggiunto il comma 1 bis all’art. 26 del d.l. 104/2020, il quale ha a sua volta riscritto l’art. 26, comma 2 e 2 bis del d.l. 18/2020, disponendo che fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e sarà prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.
Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, sarà imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E’ fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.
A decorrere invece dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili sopra riportati dovranno svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Inoltre l’art. 26 della presente legge di conversione ha modificato l’art. 87, comma 1 del d.l. 18/2020, disponendo che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
La legge di conversione ha inoltre aggiunto l’art. 31 bis al d.l. 104/2020, in materia di sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 il quale dispone che limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020:
a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti letto che ospitano reparti COVID-19 saranno costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all’articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all’articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 sarà abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell’articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;
c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvederanno alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, saranno impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.
In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco potrà nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell’autorità competente, soggetti iscritti all’elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del comune. La nomina potrà essere disposta solo previo consenso degli interessati.
Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo potranno essere istituiti ulteriori seggi composti anch’essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune potrà attivare ove necessario; il medesimo personale potrà essere nominato con le modalità di cui sopra.
Ai componenti delle sezioni e dei seggi sopra descritti, compresi i volontari, spetterà l’onorario fisso forfettario previsto dall’articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. Ai relativi oneri, pari a 263.088 euro per l’anno 2020, si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
Ai volontari, oltre all’onorario fisso forfettario di cui al comma 4, spetteranno anche i rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Ai relativi oneri, pari a 220.000 euro per l’anno 2020, si provvederà a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza da COVID-19 e disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.