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Decreto Agosto: le modifiche dopo la conversione in legge


e)  la  possibilità  di  articolazione   della   commissione esaminatrice in sottocommissioni.

Per  quanto  non  diversamente  disciplinato  dal  presente articolo continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 4 dicembre 1997,  n.  465, restano invece  ferme  le  disposizioni  per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali di  cui all’articolo 16-ter del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162.

Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica, ed  alla  sua  attuazione  si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili a legislazione vigente.

La legge di conversione ha aggiunto il comma 1 bis all’art. 26 del d.l. 104/2020, il quale ha a sua volta riscritto l’art. 26, comma 2 e 2 bis del d.l. 18/2020, disponendo che fino al 15 ottobre 2020  per  i  lavoratori  dipendenti pubblici e privati  in  possesso  di  certificazione  rilasciata  dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche  o dallo svolgimento  di  relative  terapie  salvavita,  ivi  inclusi  i lavoratori  in  possesso  del  riconoscimento  di   disabilità  con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo  3,  comma  3,  della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio  è equiparato al ricovero ospedaliero e sarà prescritto dalle  competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del  riconoscimento  di disabilità   o   delle   certificazioni   dei   competenti    organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per  le verifiche  di   competenza,   nel   medesimo   certificato.

Nessuna responsabilità,  neppure  contabile,  salvo  il  fatto  doloso,   sarà imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi  in  cui  il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto  illecito  di terzi. E’ fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.

A decorrere invece dal 16 ottobre e  fino  al  31  dicembre 2020, i lavoratori fragili sopra riportati  dovranno svolgere  di  norma  la prestazione  lavorativa  in   modalità  agile,   anche   attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area  di  inquadramento,  come  definite  dai  contratti   collettivi vigenti, o lo  svolgimento  di  specifiche  attività  di  formazione professionale anche da remoto.

Inoltre l’art. 26 della presente legge di conversione ha modificato l’art. 87, comma 1 del d.l. 18/2020, disponendo che  il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001,  che,  conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

La legge di conversione ha inoltre aggiunto l’art. 31 bis al d.l. 104/2020, in materia di sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 il quale dispone che limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie  dell’anno 2020:

a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e  fino  a  199 posti letto che ospitano reparti COVID-19 saranno costituite le  sezioni elettorali ospedaliere di cui all’articolo 52 del testo  unico  delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361,  e all’articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e  la elezione degli organi  delle  amministrazioni  comunali,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti  COVID-19  sarà  abilitata  alla raccolta del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento  fiduciario per COVID-19, per il tramite di  seggi  speciali  operanti  ai  sensi dell’articolo 9, nono comma, della legge  23  aprile  1976,  n.  136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;

c) ai componenti di ogni  sezione  elettorale  ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti  COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali  di  cui  alla  lettera  b),  che provvederanno alla raccolta e allo spoglio del  voto  domiciliare  degli elettori sottoposti a trattamento  domiciliare  o  in  condizioni  di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19,  saranno  impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure  di  sicurezza  sanitarie  concernenti  le  operazioni elettorali.

In caso  di  accertata  impossibilità  alla  costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco potrà nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle  unità speciali di continuità assistenziale  regionale  (USCAR),  designato dalla competente azienda  sanitaria  locale,  ovvero,  in  subordine, previa  attivazione  dell’autorità  competente,  soggetti   iscritti all’elenco dei volontari di protezione civile che sono  elettori  del comune. La nomina potrà essere disposta  solo  previo  consenso  degli interessati.

Presso ogni sezione  elettorale  ospedaliera  operante  ai sensi del presente articolo potranno essere istituiti ulteriori  seggi composti anch’essi da personale delle unità speciali di  continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla  competente  azienda sanitaria locale, che il comune  potrà  attivare  ove  necessario;  il medesimo personale potrà essere nominato con le modalità  di  cui  sopra.

Ai componenti delle sezioni e dei seggi sopra descritti, compresi i volontari,  spetterà  l’onorario fisso forfettario previsto dall’articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. Ai relativi oneri, pari a  263.088 euro per l’anno 2020, si provvederà mediante  corrispondente  riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai fini del bilancio  triennale  2020-2022,  nell’ambito  del  programma “Fondi di riserva e speciali” della  missione  “Fondi  da  ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

Ai volontari, oltre  all’onorario  fisso forfettario di cui al comma 4, spetteranno anche i rimborsi di cui  agli articoli 39 e 40 del  codice  della  protezione  civile,  di  cui  al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Ai relativi oneri,  pari  a 220.000 euro per l’anno 2020, si  provvederà  a  valere  sulle  risorse stanziate per l’emergenza da COVID-19 e disponibili sul Fondo per  le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo  2 gennaio 2018, n. 1.


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