E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020 la legge di conversione n. 126 del 13 ottobre 2020 del d.l. 104/2020, c.d. Decreto Agosto, concernente “Misure urgenti per il sostegno e per il rilancio dell’economia”.
Con la presente legge di conversione sono abrogati i d.l. n. 103/2020 e n. 111/2020 e n.117/2020 , restano invece validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge sopra riportati.
All’art. 8 del d.l. 104/2020, in materia di rinnovi e proroghe dei contratti a termine e di contratti di somministrazione, è stato aggiunto dalla legge di conversione il comma 1 bis il quale dispone che, al fine di garantire la continuità occupazionale, all’art. 31, comma 1, del d.lgs. 81/2015, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021”.
La legge di conversione ha introdotto al d.l. 104/2020:
– l’art. 21 bis, in materia di lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici, il quel dispone che un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati. E’ altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alle misure di cui sopra, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di 14 anni, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi delle precedenti disposizioni sarà riconosciuta, in luogo della retribuzione un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al d.lgs. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi saranno coperti da contribuzione figurativa. Per i giorni in cui un genitore fruirà di una delle misure sopra citate, o svolgesse anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolgesse alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non potrà chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure sopra riportate. Il beneficio di cui al presente articolo in commento potrà essere riconosciuto per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020, e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvederà al monitoraggio del suddetto limite di spesa e qualora dal predetto monitoraggio dovesse emergere che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici sopra riportati, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2020. Agli oneri derivanti dalle precedenti disposizioni pari a 51,5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvederà mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del d.l. 17 marzo 2020. Infine, le amministrazioni pubbliche provvederanno alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
– L’art. 21 ter, in materia di lavoro agile per genitori con figli con disabilità, che ha disposto che fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica;
– L’art. 25 bis, in materia di semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022, il quale ha disposto che per il triennio 2020-2022 l’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali bandirà procedure selettive semplificate di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, prevedendo:
a) la possibilità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all’articolo 13, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in sedi decentrate e con modalità telematiche o, comunque, in modo da consentirne la valutazione con l’ausilio di strumenti informatici;
c) lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, anche nella medesima data ed anche consistenti in una pluralità di quesiti a risposta aperta; la prima prova scritta avrà ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta avrà ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, nonché management pubblico;
d) lo svolgimento di una prova orale, che dovrà riguardare in ogni caso almeno le materie di cui all’articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e nel corso della quale dovrà essere accertata anche la conoscenza di lingue straniere; tale prova potrà essere effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni;