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Decreto Agosto: le modifiche dopo la conversione in legge


E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 253 del 13 ottobre  2020  la legge di conversione n. 126 del 13 ottobre 2020 del d.l. 104/2020, c.d. Decreto Agosto,  concernente “Misure urgenti per il sostegno e per il rilancio dell’economia”.

Con la presente legge di conversione sono abrogati i d.l. n. 103/2020 e n. 111/2020 e n.117/2020 , restano  invece  validi  gli atti ed i provvedimenti adottati  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti prodottisi e i rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  dei  medesimi decreti legge sopra riportati.

All’art. 8 del d.l. 104/2020, in materia di rinnovi e proroghe dei contratti a termine e di contratti di somministrazione,  è stato aggiunto dalla legge di conversione il comma 1 bis il quale dispone che, al fine di garantire  la  continuità  occupazionale, all’art. 31, comma 1, del d.lgs. 81/2015,  sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel caso in  cui  il contratto di somministrazione tra  l’agenzia  di  somministrazione  e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può  impiegare in missione, per periodi superiori  a  ventiquattro  mesi  anche  non continuativi, il medesimo  lavoratore  somministrato,  per  il  quale l’agenzia  di  somministrazione  abbia  comunicato   all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in  capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La  disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021”.

La legge di conversione ha introdotto al d.l. 104/2020:

– l’art. 21 bis, in materia di lavoro agile e  congedo  straordinario  per  i genitori durante il periodo di  quarantena  obbligatoria  del  figlio convivente per contatti scolastici, il quel dispone che un  genitore  lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o  parte  del  periodo  corrispondente  alla  durata  della quarantena  del  figlio  convivente,  minore  di  14 anni, disposta dal dipartimento  di  prevenzione  della  azienda  sanitaria locale  (ASL)  territorialmente  competente  a  seguito  di  contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico,  nonché  nell’ambito dello svolgimento di attività  sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.  E’ altresì possibile  svolgere  la  prestazione  di  lavoro agile se il  contatto  si  è  verificato  all’interno  di  strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. Nelle sole ipotesi in  cui  la  prestazione  lavorativa  non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alle misure di cui sopra,  uno  dei  genitori,  alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o  parte  del  periodo corrispondente alla durata della quarantena  del  figlio,  minore  di 14 anni, disposta dal dipartimento di prevenzione della  ASL territorialmente  competente  a  seguito  di  contatto   verificatosi all’interno del plesso scolastico. Per i periodi di congedo fruiti ai  sensi  delle precedenti disposizioni  sarà riconosciuta, in luogo della retribuzione un’indennità pari  al  50  per  cento  della  retribuzione  stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23  del  testo  unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno  della maternità e della paternità, di cui al d.lgs. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo  articolo  23.  I suddetti periodi saranno coperti da contribuzione figurativa. Per i giorni in cui un genitore fruirà di una delle  misure sopra citate, o svolgesse anche ad altro titolo  l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolgesse  alcuna  attività lavorativa, l’altro genitore non potrà chiedere di  fruire  di  alcuna delle predette misure, salvo che non  sia  genitore  anche  di  altri figli minori di anni quattordici avuti  da  altri  soggetti  che  non stiano fruendo di una delle misure sopra riportate. Il  beneficio  di  cui  al  presente  articolo in commento potrà essere riconosciuto per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020,  e nel limite di spesa di  50  milioni  di  euro  per  l’anno  2020.  L’INPS provvederà al monitoraggio del suddetto limite  di  spesa  e qualora  dal  predetto  monitoraggio  dovesse emergere  che  è  stato raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l’INPS  non prenderà in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale  docente, educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici sopra riportati,  è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2020. Agli oneri derivanti dalle precedenti disposizioni pari a 51,5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvederà mediante  corrispondente  riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui  all’articolo  22-ter,  comma  1, primo periodo, del d.l. 17 marzo 2020. Infine, le amministrazioni pubbliche provvederanno alle  attività di cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o  maggiori oneri per la finanza pubblica;

– L’art. 21 ter, in materia di lavoro agile per genitori con figli con disabilità, che ha disposto che fino al 30  giugno  2021,  i  genitori  lavoratori dipendenti privati che  hanno  almeno  un  figlio  in  condizioni  di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio  1992, n. 104, hanno  diritto  a  svolgere  la prestazione di lavoro in  modalità  agile  anche  in  assenza  degli accordi  individuali,  fermo  restando  il  rispetto  degli  obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22  maggio 2017, n. 81, a condizione che  nel  nucleo  familiare  non  vi  sia  altro genitore non lavoratore e che  l’attività  lavorativa  non  richieda necessariamente la presenza  fisica;

– L’art. 25 bis, in materia di semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022, il quale ha disposto che per  il  triennio  2020-2022 l’albo  nazionale  dei  segretari  comunali  e  provinciali  bandirà procedure  selettive  semplificate  di  accesso  alla   carriera   di segretario comunale e provinciale, prevedendo:

a)  la  possibilità  di  presentazione  della   domanda   di partecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4  e 5  dell’articolo  247  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34;

b)  lo  svolgimento   della   prova   preselettiva   di   cui all’articolo 13, comma 4, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente  della  Repubblica  4  dicembre  1997,  n.  465,  in  sedi decentrate e con  modalità  telematiche  o,  comunque,  in  modo  da consentirne la valutazione con l’ausilio di strumenti informatici;

c) lo svolgimento con  modalità  telematiche  di  due  prove scritte, anche nella  medesima  data  ed  anche  consistenti  in  una pluralità di quesiti a risposta aperta; la prima prova scritta avrà ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con  specifico  riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o  ordinamento degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta avrà ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle  finanze  e diritto finanziario e/o ordinamento  finanziario  e  contabile  degli enti locali, nonché management pubblico;

d) lo svolgimento di una prova orale, che dovrà riguardare  in ogni caso almeno le materie di cui  all’articolo  13,  comma  5,  del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4 dicembre 1997, n. 465, e nel corso della quale dovrà essere  accertata anche la conoscenza di  lingue  straniere;  tale  prova  potrà essere effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e  la tracciabilità delle comunicazioni;


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